Folia Theologica et Canonica 10. 32/24 (2021)

Ius canonicum

SFIDE ODI ERN E AL SERVIZIO DELL’AUTORITA NELLA VITA RELIGIOSA. .99 mia economica di alcuni corrisponde la dipendenza di altri, minando cosi il senso di appartenenza reciproca e la garanzia di equitä pur nel riconoscimento della diversitá di ruoli e di servizi” (PVN 27). A ciö si aggiungono spesso le difficoltá relative ai contributi monetari intemazionali da parte delle province “rieche” o dei donatori dei paesi ricchi alle controparti “povere”, a causa delle sempre piü stringenti leggi intemazionali e nazionali e del rigoroso controllo da parte dei govemi delle transazioni intemazionali. Di fronte a tale “egoismo finanziario”, i superiori sono chiamati a favorire la “condivisione fraterna ” come antidoto evangelico della vita religiosa alia crisi finanziaria dei nostri tempi. Infatti, la “vita fraterna in comune” (cann. 602, 607 §2, 621, 665 §1 ,BD 16, 18, 30, 31, 36; GB Introduzione, 3), il carat­­teristico essenziale della vita religiosa, richiede una “testimonianza collettiva di caritá e povertá” (cann. 640, 600, 635 §2; BD 43).43 “Radicati nel riconosci­mento del primato dell’essere rispetto a quello del favere, delfetica rispetto a quello dell’economia” (PVN28), il religioso dovrebbe diventare una “profezia della vita comune all’interno e della solidarietá verso l’estemo, specie verso i poveri e i piü fragili” (PVN 26; BD 16, 18 , 30, 71), recuperando “l’autentico senso evangelico della comuni one reale dei beni all’interno delle comunitá e della loro concreta condivisione con chi vive accanto a noi” (PVN26) ed “evi­tando la gestione esclusiva delle risorse in mano a pochi” (PVN 28). Quindi, i superiori dovrebbero consentire che la distribuzione dei beni tra le comunitá e all’interno delle comunitá e delle province avvenga sempre nel rispetto della giustizia e della corresponsabilitá (PVN 27). Consapevoli ehe i beni temporali degli istituti religiosi sono “beni ecclesiastici” (can. 635 §1), i superiori pro­­muovono norme adeguate e chiare suli’uso e sulfamministrazione trasparente dei beni e ne assicurino il rispetto da parte di tutti i membri (cann. 635 §2, 610 §1, 638-639; PVN27). I superiori e i religiosi, accogliendo 1’appello “a ricen­­trarci sulla trasparenza in materia economica e finanziaria” (PVN 26), devono rispettare rigorosamente le leggi nazionali e intemazionali in materia di con­tributi o donazioni estere. Infine, i superiori “provvedano (ai membri) in modo conveniente a quanto loro personalmente occorre” (can. 619), perché ‘Tistituto ha il dovere di pro­curare ai membri quanto, a norma delle costituzioni, é loro necessario per re­­alizzare il fine della propria vocazione” (can. 670) e a “garantire ai membri Ci sono enormi ondate di denaro cattolico in giro per il mondo. Francesco vuole ehe sia usato per i poveri”. Zagano, Ph., Following the money, Part 2, in National Catholic Reporter, (March 12,h 2014), in https://www.ncronline.org/blogs/just-catholic/folIowing-money-part-2 (visto il 16 ottobre 2020). 43 Cf. Sugawara, Y., La povertá evangelica nel Codice: applicazione collettiva (cann. 634-640), in Periodica 89 (2000) 269-270. Mosca, V., Povertá e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi, in Quademi di Diritto Ecclesiale 3 (1990) 252-253. Richini, R., Testimonium carita­tis et paupertatis quasi collectivum (can. 640). La testimonianza collettiva di povertá negli istituti religiosi, in Quaderni di Diritto Ecclesiale 14 (2001) 51-76.

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