Folia Theologica et Canonica 9. 31/23 (2020)
Ius canonicum
248 JUAN IGNACIO ARRIETA Congregazione per la Dottrina della Fede10 11, nel diverso contesto déllé cause penali riservate al Dicastero. Maggiore difficoltá c’é stata per determinare la portata di alcune déllé norme del motu proprio e circoscrivere adeguatamente 1’ambito di applicazione nei confronti della precedente organizzazione giudiziaria. Ciö ha dato luogo a tre puntuali interventi pontifici11, manifestati con modalitá diverse, che hanno successivamente modificato il quadro normativo disegnato dal testo del Mitis Iudex. Le cito soltanto. II primo intervento avvenne per mezzo di una semplice “Nota” apparsa su L’Osservatore Romano dell’8 novembre 2015, dal titolo “La mens dei Pontefice. Sulla riforma dei processi matrimoniali”12, dalia quale emergeva un chiaro indirizzo pontificio relativo al can. 1423 §1 CIC secondo il quale non era necessaria l’approvazione della Segnatura Apostolica per costituire tribunali inter-diocesani all’intero della stessa Provincia ecclesiastica. Questo intervento rappresenta, dunque, una ulteriore modifica dei Codice di diritto canonico. II secondo intervento pontificio stabili la liberta dei vescovi di recedere dai tribunali inter-diocesani, anche se questi non fossero stati istituiti per iniziativa dei vescovi, conformemente al can. 1423 CIC, ma dalFautorita pontificia: una circostanza ehe riguardava principalmente 1’Italia il cui sistema di giudiziario in tema matrimoniale era stato stabilito da Papa Pio XI coi motu proprio Qua cura'3, norma pontificia ehe il Mitis Iudex non indicava voler abrogare. In tale senso, il Santo Padre chiari la sua volontá derogatoria per mezzo di un rescritto ex audientia concesso al Decano della Rota Romana il 9 dicembre 201514. 10 Cfr. Segreteria di Stato-Congregazione della Dottrina della Fede, Rescr. ex audientia (3 dec. 2019): Communicationes 51 (2019) 364-365, con il quale si consente ehe il ruolo di avvocato e di procuratore nelle cause penali riservate venga affidato ad un fedele laico. 11 Cfr. Franciscus, M.R Mitis et misericors Iesus (15 aug. 2015):AAS 107 (2015) 946-954. Franciscus, Ratio procedendi in causis ad matrimonii nuditatem declarandam (15 aug. 2015): AAS 107(2015)954-957. 12 “I vescovi alFintemo della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilitä nell’imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioé, con licenza della Santa Sede, la capacitá ehe metropoliti di due o piti province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima ehe di seconda istanza” (Nota, “ia “mens ” dei Pontefice. Sulla riforma dei processi matrimoniali”, i 'Osservatore Romano [8 novembre 2015] 7). 13 Rispondeva, come si sa, alia peculiare struttura diocesana esistente in Italia in seguito all’organizzazione precedentemente stabilita per la celebrazione dei Concili regionali previsti dal can. 283 del Codex 1917 (cfr. S. Congregatio Consistorialis, Decr. Pro celebratione conciliorum et appellationibus in regionibus Italiae [15 febr. 1919]: AAS 9 [1919] 72-74. S. Congregatio Consistorialis, Litt. Circ. all’episcopato italiano in esecuzione dei decreto "Pro conciliorum celebratione in regionibus Italiae del 15 febbraio 1919” [22 mart. 1919]: AAS 9 [1919] 175- 177). 14 Cfr. Decano della Rota Romana, Rescr. ex audientia (9 dec. 2015): Communicationes AI (2015)309-310.