Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

298 JOAQUÍN SEDANO indicato da Graziano nell'introito alia distinzione, la questione é anche diretta­­mente collegata con i penitenti. I primi dodici canoni stabiliscono ehe coloro ehe hanno commesso omicidi o altri crimini capitali, cosi come i lapsi, non possono accedere agli ordini sacri o essere promossi a piü alti gradi delFordine. In un senso originale e proprio i lapsi erano quelli ehe avevano negato la loro fede nei tempi delle persecuzioni dei primi tre secoli. Ma in senso generico si applica a coloro ehe sono caduti in qualsiasi dpo di peccato grave o crimine, come dimostra il contenuto di D.50. Graziano poi aggiunge una serie di auctoritates - anche bibliche — in con­­trasto con i testi precedenti (dac. 13 e cc. 13-24), cui permettono Faccesso agli ordini, la continuazione nel ministero o la promozione ad un piü alto grado dell’ordine a quelli ehe, pentiti, hanno adempiuto la corrispondente penitenza. Subito dopo, Graziano spiega come possono concordarsi le dissonanze tra i due gruppi di auctoritates29 30 e, quindi, chiarisce ehe i testi ehe negano Faccesso o la riammissione al clero si riferiscono a quelli ehe fanno penitenza non per Fodio o il rifiuto dei peccato, ma per convenienza o utilitä. In questi casi, poiché la pe­nitenza e il pentimento sono simulati, non possono essere ammessi o riammes­­si al clero. Graziano conferma questo ragionamento aggiungendo nuovi testi (cc.25-28) coronati da un altro commento suo (dpc.28). Di seguito sono proposti altri testi ehe vietano la riammissione (cc.29-32) e nuovamente torna Graziano ad armonizzare i testi (dpc.32), spiegando ehe la riammissione é difficile, ma non impossibile; ehe alcuni testi applicano il rigo­re della norma e altri concedono la dispensa attraverso la misericordia. Aggiun­ge anche altri criteri interpretativi da prendere in considerazione per giudicare correttamente il caso: coloro ehe hanno commesso crimini palesi non possono essere riammessi; i crimini nascosti, se sono stati correttamente purgati, posso­no essere riammessi. Questi criteri sono illustrati con nuove auctoritates (cc.33-35). Dopo aver raccolto nuovi testi ehe indicano le condizioni ei requi­siti in cui la riammissione puo essere effettuata, di solito indicando ché tipo di penitenza e per quanto tempo (cc.36ss.); e davanti al dubbio se dopo la peniten­za si puo accedere ai gradi superiori, dopo un 'auctoritas in senso negativo (c.52), Graziano finisce per dire: “Ma su esempio dei beato Pietro (che dopo aver negato tre volte si lava con la confessione dell'amore, non solo rimase nel­­la condizione dei suo apostolato, ma anche merítő di essere istituito da Cristo come pastore di tutta la chiesa) i lapsi erano giudicati dopo una degna penitenza non solo di tenere i propri ministeri, ma anche di poter salire a maggiori gradi’”0. 29 “Quomodo igitur huiusmodi auctoritatum dissonantia ad concordiam reuocari ualeat, breuiter inspiciamus”: dac.25. 30 “Sed exemplo B. Petri (qui postquam trinae negationis maculas confessione diluit amoris, non solum in gradu sui apostolatus remansit, uerum etiam in pastorem totius ecclesiae a Christo in­stitui meruit,) probantur lapsi post dignam penitenciam non solum propria offitia retinere, sed etiam ad maiora posse conscendere”: dpc.52.

Next

/
Thumbnails
Contents