Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
L’IDONEITÄ AL PRESBITERATO NEL DECRETO DI GRAZIANO 291 che si riferiscono direttamente all’episcopate ma, come specifica la glossa ordinaria al Decreto, si applicano anche alFaccesso a qualsiasi altra dignitä ecclesiastica. Secondo il testo i fedeli ehe sono coinvolti in alcune di queste categorie non possono essere ammessi ai sacri ordini: quelli ehe hanno commesso un crimine, gli infami, quelli contaminati da qualche colpa che ha richiesto penitenza pubblica, coloro ehe hanno caduto nelFeresia o sono stati battezzati in essa, ehe si hanno mutilato o hanno un difetto corporale grave, quelli sposati in seconde nozze o con una vedova in prime nozze (cioe i bigami), quelli ehe hanno sposato una donna ripudiata dal marito o hanno avuto concubine, schiavi, stranieri, neofiti, laici (in relazione ai gradi superiori delFordine sacro), soldati, curiali, illetterati, minori di 30 anni, coloro ehe non hanno seguito la promozione dovuta attraverso i gradi ecclesiastici, quelli ehe aspirano agli onori o alie gratificazioni, ehe sono stati eletti al episcopate dai loro predecessori, ehe non sono stati eletti dal clero e dei cittadini, e - anche per il caso dei vescovi - coloro ehe non ha chiesto il consenso delFautorita metropolitana o dei vescovi comprovinciali. Come si puö vedere, questo testo contiene un elenco molto completo di ciö ehe la tradizione canonica ha configurato come requisiti, irregolaritä o divieti per accedere agli ordini sacri (sebbene non siano tutti qui raccolti). A prima vista si potrebbe pensare ehe la mera presentazione di questo elenco sarebbe sufficiente; eppure, il Decreto dedica molto spazio a trattare molti di questi elementi. Le ragioni sono diverse. In primo luogo perché Fuorno medievale non conside - rava mai il diritto come un insieme di testi chiusi e immobili, giustificati da se stessi; ma per loro il diritto era attaccato alia vita e faceva riferimento a situazioni particolari e persone specifiche. I testi autorevoli dovrebbero essere applicati a quella realtä specifica e, quindi, interpretati. A ciö si aggiunge ehe dopo un millennio di storia ecclesiastica i testi contraddittori tra di loro - almeno in apparenza - erano numerosissimi. E Fobiettivo principale di Graziano sembra di essere stato il cercare la concordia tra questi auctoritates discordanti. D’altra parte, tante volte il significato dei testi o certe espressioni non era dei tutto chiaro e richiedeva dei commento o la glossa per la sua spiegazione. Va anche tenuto presente che molti di questi divieti o requisiti non sono propriamente di diritto divino, quindi ci sono stati periodi della storia e luoghi diversi in cui tali requisiti hanno variato. C’e anche la possibilitä di dispensare di alcuni membrorum aliquid minus habere noscuntur, qui secund* uxoris conjunctionem sortiti sunt aut numerosa coniugia frequentauerunt, qui uiduam uel a marito relictam duxerunt aut corruptarum mariti fuerunt, qui concubinas aut fornicarias habuerunt, qui seruili condicioni obnoxii sunt, qui ignoti sunt, qui neophiti uel laici sunt, qui seculari miliciae dediti sunt, qui curias nexibus obligati sunt, qui inscii litterarum sunt, qui nondum ad triginta annos peruenerunt, qui per gradus ecclesiasticos non ascenderunt, qui ambitu honorem querunt, qui honorem muneribus obtinere moliuntur, qui a decessoribus in sacerdotium eliguntur”.