Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

194 BRUNO ESPOSITO, O P. 10. Art. 17. AI Decano di Facoltä spetta di: (...) 6° aggiornare informa elettronica almeno una volta all’anno i dati dell'istitu­­zione presenti nella Banca Dati della Congregazione per VEducazione Cattoliai. 3. Titolo III -1 Docenti (Cost. Ap., Artt. 22-30) 11. Art. 18, § 2. Le Facoltä devono avere un numero minimo di docenti stabili: 12 per la Facoltä di Teológia (ed eventualmente, almeno 3 muniti dei titolifilo­­sofici richiesti: cfr Ord., art. 57), 7per la Facoltä di Filosofia e 5 per la Facoltä di Diritto Canonico, nonché 5 o 4 negli Istituti Superiori di Scienze Religiose, a seconda ehe ITstituto abbia il 1°e il 2° ciclo o soltanto il 1° ciclo. Le restanti Facoltä devono avere almeno 5 docenti stabili. 12. Art. 19, § 2. Nelle Facoltä di Teológia e Diritto Canonico, se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, ordinariamente si richiede il Dottorato ca­nonico; se il Dottorato non é canonico, é richiesta almeno la Licenza canonica. § 3. Nelle restanti Facoltä, se il docente non e in possesso né di un Dottorato canonico né di una Licenza canonica, poträ essere annoverato come docente stabile solo a condizione ehe la sua formazione sia coerente con Fident it ä di una Facoltä ecclesiastica. Nel valutare i candidati alVinsegnamento occorrerii tener conto, öltre che della necessaria competenza nella materia loro assegna­­ta, anche della consonanza e dell’adesione ne Ile loro pubblicazioni e nella loro attivitä didattica alia veritä trasmessa dalia fede. 13. Art. 20, §2.7 docenti di altre Chiese e comunitä ecclesiali non possono insegn­­are i corsi di dottrina nel primo ciclo, ma possono insegnare altre discipline. Nel secondo ciclo, essi possono essere chiamati come docenti invitati. 14 * * * * 14. Art. 21, § 2. Il nulla osta della Santa Sede é la dichiarazione ehe, a norma della Costituzione e degli Statuti particolari, non risulta alcun impedimento alia no­mina proposta, il ehe di per sé non comporta un diritto ad insegnare. Se poi es­­iste un qualche impedimento, esso deve essere comunicato al Gran Cancelliere. il quale ascolterä su cio il docente.

Next

/
Thumbnails
Contents