Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
LA NUO VA COSTITUZIONE APOSTOLICA CIRCA LE UNIVERSITÄ...189 Questo § 2 é stato aggiunto alFArt. 93 di SCh - che si limitava a stabilire il ruolo della Congregazione per l’Educazione Cattolica, prettamente propositivo per adattare nel futuro la Costituzione al mutare dei tempi e déllé esigenze dei centri accademici ecclesiastici. É un’aggiunta non solo opportuna, ma gravemente necessaria, alia luce delFesperienza di questi anni. Ora, con questa norma, é chiaramente un dovere delle rispettive, competenti autoritä di una Universitä o Facoltä ecclesiastica chiedere la dispensa alia Congregazione per 1’Educazione Cattolica quando questa tocca: 1) la Costituzione stessa; 2) le Ordinationes; 3) gli Statuti/Ordinamenti degli studi delle Universita/Facoltä. Ovviamente in questi casi il Dicastero dovrä seguire quanto disposto dai Codici di Diritto Canonico per Fistituto della dispensa, ehe non é possibile invocare e concedere in modo affatto arbitrario67. Quindi, non sembra pensabile ehe si possa dispensare da quegli aspetti fondamentali ed essenziali della Costituzione Apostolica come, per esempio, le figure e le funzioni delle autoritä personali e collegiali, ovvero dalia salvaguardia della dovuta autonómia riconosciuta da sempre e dappertutto alle Universitä68, anche quando queste siano state affidate ad una determinata Famiglia religiosa. Infatti, un tale affidamento non poträ mai tradursi in pretesa da parte di queste, anche nel caso di deliberazioni prese in sede di Capitolo Generale, di imporre proprie decisioni a scapito di detta autonómia, costituzionalmente garantita. Alio stesso tempo, alia luce della chiara ratio che ha portato alFintroduzione dei presente disposto normativo, risulterebbe poco comprensibile Feventuale attribuzione di concessioni di queste dispense, attraverso lo Statuto, a qualche autoritä accademica di un determinato centro. Inoltre e tanto meno, la Congregazione per sé69, non ha Fautoritä, in coerente logica e conseguente applicazione della gerarchia delle norme, di 'approvare' (cosa diversa dal dispensare da qualche determinata norma, secondo quanto 67 Non dimenticando mai che l’istituto della dispensa, come altri propri deH’ordinamento giuridico canonico, non é un mezzo per esercitare l’arbitrio da parte dell’autoritä, ma l’occasione per realizzare la giustizia hie et nunc. Per questo si esige che sia sempre oggettivamente e razionalmente giustificato (cf CIC Cann. 85-93; CCEO Cann. 1536-1539). 68 Riguardo la dovuta autonómia delle Universitä, riconosciuta in linea di principio anche negli ordinamenti giuridici civili, mi piacé riportare qui la seguente, recente affermazione del giurista Sabino Cassese, anche se espressa in un contesto ehe qui non interessa: “Questa é una versioné romanzata della democrazia, che, invece, ha al suo interno poteri e contropoteri, non tutti con una investitura popolare diretta. Le corti giudiziarie, la Corte costituzionale, le autoritä indipendenti, le universitä, sono corpi autonomi, alcuni garantiti come tali dalia stessa Costituzione” (in https://www.corriere.it/opinioni/l 8_ottobre_10/ma-maio-non-sa-da25e008-ccba-l 1 e8-ae 88-febf99edce56.shtml, consultato 1’ 1 l-X-2018). II corsivo é nostro. 69 L’unica possibilitá sarebbe costituita dall’approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice, come determinato da Pastor bonus, Art. 18/b e da Secretaria di Stato, Regolamento generale della Curia Romana (30 apr. 1999): AAS 91 (1999) 629-699, Artt. 125, in part. § 2; 126, in part. §§ 1 e 4. Sulla questione si veda: Viana, A.m “Approbatio in forma specifica". El Reglamento general de la Curia Romana 1999, in Ius Canonicum 40 (2000) 209-228.