Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)

Ius canonicum

190 BRUNO ESPOSITO, O P. disposto e nei limiti stabiliti dai cann. 85-93 del CIC e dai cann. 1536-1539 dei CCEO) uno Statuto contrario direttamente o indirettamente, anche solo ad una singola disposizione, contenuta nella Costituzione ApostolicaTM. In concreto, potrebbe la Congregazione approvare uno Statuto che prevedesse autoritä deci­­sionali ehe non siano il Rettore ed il Senate Accademico?70 71 Se questo avvenis­­se, per qualsiasi motivo, e trattandosi di uno Statuto ehe é atto amministrativo di carattere generale, e quindi non oggetto di ricorso gerarchico, come si dov­­rebbe procedere? Personalmente penso ehe bisognerebbe seguire il seguente iter. 1) far presente, da chi ha titolo ed interessé (per es. un membro dei Senato Accademico) al Dicastero 1’anomalia; 2) in caso di risposta negativa o di non risposta, presentare un quesito ufficiale al Pontificio Consiglio per i Testi Le­­gislativi al fine di verificare o meno il conflitto; 3) nel caso di conferma dell'op­­posizione dello Statuto approvato contro un disposto della Costituzione Apos­tolica, richiedere nuovamente al Dicastero, sulla scorta dei parere prodotto. la revisione. Ovviamente, nel caso di non risposta dei Pontificio Consiglio o di una sua dichiarata non competenza in materia, alia luce di quanto disposto at­­tualmente dalia Pastor bonus, Artt. 154-158, attualmente non ci sarebbe altra soluzione ehe, a mio avviso, di denunciare il fatto presso la Segreteria di Stato72. In ogni caso la materia dovrebbe essere regolata secondo norme piü certe. Di fatto, attualmente, nell’ipotesi presa in ora in considerazione, non é chiaro il procedimento da seguire e 1’autoritä competente per dirimere la questione ovvero decidere. 38. Art. 94. Sono abrogate le leggi o le consuetudini, al presente in vigore, contra­rie a questa Costituzione, siano esse universali o particolari, anche se degne di specialissima e individuale menzione. Parimenti, sono dei tutto abrogati i privi­­legi concessi sino ad oggi dalia Santa Sede a persone, sia fisiche ehe morali, ehe siano in contrasto con le prescrizioni di questa stessa Costituzione. Quanto ho deliberato con la presente Costituzione apostolica stabilisco ehe sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e ehe venga pubblicato nel Commentario uf­ficiale Acta Apostolicae Sedis. 70 Cf CIC Cann. 94; 135, §§ 2; 4. 71 Cf VG, Art. 15. 72 In alternativa, si potrebbe immaginare una impugnazione in via incidentale? Per esempio. nel caso di un atto amministrativo singolare posto da una autoritä non prevista dalia Costituzione Apostolica oppure da una autoritä che ha superato la competenza prevista dalia medesima. ln questi casi si potrebbe procedere a norma dei canoni riguardanti i ricorsi contro gli atti amnii nistrativi singolari (CIC Cann. 1732-1739) per arrivare ad impugnare quanto illegalmente pre­­visto dallo Statuto.

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