Folia Theologica et Canonica 7. 29/21 (2018)
Ius canonicum
154 PÉTER ERDŐ inferiore al diaconato34. Se un vescovo si converte dall’eresia e nella sua citta c’é gia un vescovo cattolico, egli deve servire come presbitero o corepiscopo'7. Tuttavia non si puő affermare ehe nei primi quattro secoli ci fosse una distinzione tecnica tra deposizione e degradazione e ehe quest’ultima espressione significasse la riduzione del colpevole ad un grado inferiore del clero. Un ordine preciso e graduate di superioritä tra le diverse dignitä del clero e di promozione si stabilisce solo nel corso del secolo IV36 37 38, anche se la posizione dei vescovo e dei presbiteri era stata consolidata molto prima. Cost, alfinizio dei secolo V Papa Zosimo puö fare giä riferimento al cursus honorum previsto nel diritto romano per spiegare la gradualitä delle funzioni nel clero e i diversi intervalli necessari tra i vari uffici39 40. Nel periodo esaminato, sia le espressioni delle pene contro vari chierici ehe il contenuto delle sanzioni sono ancora talmente molteplici ehe Pericle Joannou. analizzando la natura degli effetti della deposizione e usando le categorie della canonistica moderna, distingue ben otto tipi di conseguenze penali4": 1. sospensione sotto condizione, cioé fino alia cessazione dei comportamento illegale (che corrisponde all’attuale sospensione come pena medicinale); 2. sospensione dalFufficio; 3. sospensione dalia dignitä; 4. riduzione all’ufficio (al grado) piü basso; 5. esclusione semplice dal clero; 6. riduzione alia comunione laicale; 7. esclusione anche dalia Chiesa, aggiunta all’espulsione dal clero; 8. anathema aggiunto alia scomunica. IV. L’ESCLUSIONE DAL CLERO E IL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM Un istituto giuridico speciale era la pena di esclusione dal clero di un chierico per un delitto ehe, nel caso di laici, era punito dali’esclusione dalia comunione o dalia Chiesa. Se un vescovo, presbitero, diacono o un altro chierico veniva coito in adulterio, falso giuramento, furto, doveva esser deposto, ma non escluso dalia comunitä, perché, secondo la Sacra Scrittura, non si doveva vendicarsi due volte per la stessa cosa. Tale norma era espressamente motivata da una 36 Cf. Cone. Neocaes. (314-319) c. 10. 37 Cf. Cone. Nicaen. (325) c. 8. 38 Cf. Siricius, JK 263 (384-398), PL XIII. 1164-1166 (“Cogitantibus nobis”). 39 Zosimus, Ep. ad Hesychium (21 febbraio418), c. 1, JK339, PL XX. 669-672 („Exigit dilectio") - D. 36 c. 2. Per il cursus honorum nel diritto romano vedi per es. Lex Villia annualis (180 a.C.). lex Cornelia de magistratibus (82 a.C.); cf. Bonfante, P., Storia dei diritto romano, I. Milano 1958.4 148, 322-323. BróSZ, R. - Pólay, E. - Földi, A. - Hamza, G„ A római jog története és institúciói, Budapest 1996. 33, nr. 93. Gibaut, J. St. H., The Cursus Honorum; A Study of the Origins and Evolution of Sequential Ordination (Patristic Studies 3), New York 2000. 40 Joannou, P. P., Index analytique au CCO, CSP, CPG (Joannou, P. P., Discipline génértde antique, IVe-IXe s.) [Pontificia Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico orientale, Fonti, Fase. IX], Grottaferrata 1964. 93-101.