Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Péter Erdő, Criteri di discernimento nell’attivita normativae di governo della Chiesa
74 PÉTER CARD. ERDŐ E questi casi sono soltanto gli esempi estremi. In tutte le cause, infatti, è necessario un certo discernimento perché il giudice possa arrivare alla certezza morale (CIC Can. 1608 § 1 ), senza la quale di per sé non dovrebbe pronunciare alcuna sentenza. Eppure, tale certezza deve avere la sua motivazione ex actis et pmbatis (CIC Can. 1608 § 2). Il giudice, però, deve valutare le prove “secondo la sua coscienza, fenne restando le disposizioni della legge sull'efficacia di talune prove" (CIC Can. 1608 § 3). La legge indica quindi a volte la forza probatoria di alcuni fatti, ma la valutazione del giudice non può rimanere meccanica. Il riferimento alla coscienza fa entrare tutto il discorso sulLatto umano e sul discernimento morale nel campo del diritto canonico. La dimensione antropo- logica e quella teologico-morale vengono collegate con il discernimento nell’attività giudiziale e in quella governativa in generale. La dimensione comunitaria assume un ruolo importante anche nel campo giudiziale, non soltanto nel caso dei tribunali collegiali, nei quali il discernimento comune ha una funzione chiave (CIC Can. 1609), ma anche nelLattività dei periti, degli assessori (CIC Cann. 1424; 1425 § 4; 1447; 1448 § 2; 1720, 2°), e persino nell’istituto stesso dell’appello e del ricorso (amministrativo). I criteri del discernimento giudiziale nella Chiesa sono quindi sia la realtà dei fatti che le intenzioni e i desideri delle parti, il senso di giustizia della comunità ecclesiale, la dimensione teologica e la missione della Chiesa, come essi si esprimono nelle sue norme giuridiche positive, e anche nelle cosiddette fonti di conoscenza del progetto divino, cioè nella Sacra Scrittura, nelle testimonianze della Tradizione interpretate alla luce del Magistero e percepite attraverso la coscienza ben informata. V. Criteri del discernimento amministrativo Nell’esercizio della potestà esecutiva il campo del discernimento sembra ancora più ampio. Invece di entrare nei dettagli delle singole situazioni in cui gli atti amministrativi sono risultati di un discernimento e di una scelta, basti far cenno alla vasta letteratura di queste questioni50. 5U Vedi per es. Gentile, F., La prudentia iuris, in Arietta, J. I. (a cura di), Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa (Istituto di Diritto Canonico San Pio X, Studi 8), Venezia 2008. 11-27. Berlingò, S., Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto, in Arietta, J. I. (a cura di). Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa, 29-44. Serra, B., L'equità quale criterio funzionale alla prudentia iuris nella formazione dell’atto amministrativo discrezionale, in Arietta, J. I. (a cura di), Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa, 45-78. Moneta, P., Gli strumenti del governo ecclesiastico: l’atto amministrativo, in Arietta, J. I. (a cura di), Discrezionalità e discernimento nel governo delta Chiesa 79-95. Zua- nazzi, I., La procedura di formazione dell’atto amministrativo singolare: esigenze pastorali ed