Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, Criteri di discernimento nell’attivita normativae di governo della Chiesa

CRITERI DI DISCERNIMENTO NELL’ATTIVITÀ NORMATIVA... 69 si riferiscono ai dettagli, “ci sono delle norme che possono essere razionali oggi ma non più razionali dopo un certo tempo”.27 28 * 30 Per tutto ciò - come ha ribadito già Joseph Listi“ - il carattere obbligatorio e lo scopo, la ratio della norma ca­nonica possono essere riconosciuti solo nella fede in Gesù Cristo e nel mistero della Chiesa.2'* Tornando alla coscienza della comunità che può introdurre una consuetudine bisogna osservare i segni dell’intenzione di introdurre un diritto che richiede una sensibilità e una consapevolezza notevole da parte della comunità, atteg­giamento il quale può essere una manifestazione speciale del sensus fidei,3" La valutazione del comportamento unitario e dell’intenzione dei fedeli in questio­ni disciplinari dev’ essere comunque effettuata dal legislatore competente (cfr. CIC Can. 26). In certe situazioni è l’autorità amministrativa che deve pronun­ciare un giudizio sulla ragionevolezza della consuetudine. In questa valutazio­ne è naturalmente indispensabile un discernimento acuto e docile alle iniziative dello Spirito Santo da parte dell’autorità ecclesiastica. Quello che abbiamo detto finora sulla ragionevolezza della consuetudine, vale anche per le leggi e le altre norme canoniche.31 La consultazione sociale previa alla creazione delle norme di diritto canoni­co positivo può essere anche espressamente richiesta riguardo ai singoli tipi di norme. Quando il vescovo deve promulgare delle norme diocesane, ha delle forme istituzionali di consultazione alla sua disposizione. Il sinodo diocesano, il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale sono istituzioni tipiche per tale consultazione. La loro funzione quindi non si esaurisce nella consultazione pre­via all’emissione dei singoli decreti. questione alla quale ritorneremo più avan­ti. Anche la suprema autorità ecclesiastica utilizza delle forme consultative per preparare la creazione delle norme canoniche. I concili ecumenici e particolari sono essi stessi organi legislativi, ma anche luoghi privilegiati di discernimen­to. Pure gli altri organi che esprimono la collegialità episcopale senza essere ri­vestiti di potere decisionale, hanno un ruolo prezioso nel meccanismo del dis­cernimento. Le consultazioni delle congregazioni e degli altri dicasteri della Curia Romana, le conferenze episcopali - le quali però per certe materie, in base alla disposizione della legge universale o della Santa Sede (cfr. CIC Can. 455)32 27 Otaduy, J., Ratio canonica, 702. 28 Cfr. Listl, J., Die Rechtsnormen, in Listl, J. - Schmitz, H. (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg 1999.2 102-118, specialmente 106-107. 2I) Rees, W„ Die Rechtsnormen, in Haering, S. - Rees, W. (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg 2015.’ 127-162, specialmente 135. 30 Cfr. per es. Hünermann, P., Sensus fidei, in Kasper, W. (Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kir­che, Freiburg-Basel-Wien 2000' (2006), IX. 465^*67. 31 Cfr. Madrid, R., Racionalidad, 687. 32 Cfr. Iohannes Paulus II, M.P. Apostolos suos (21 mai. 1998): AAS 90 (1998) 641-658. Sul do­cumento vedi per es. Erdő, P., Osservazioni giuridico-canoniche sulla Lettera apostolica “Apostolos suos”, in Periodica 89 (2000) 249-266.

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