Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Davide Cito, Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte
204 DAVIDE CITO a sua discrezione, diminuire la pena prevista se ricorrono altre circostanze attenuanti la gravità del delitto. Quali siano tali cause che possono indurre il giudice ad operare una diminuzione di pena non è detto e non sembra che necessariamente debbano concernere l’imputabilità morale e giuridica - altrimenti tale paragrafo sarebbe una semplice ripetizione del can. 1324 § 1, n. 10°, che peraltro è di obbligata applicazione -, ma possono essere anche circostanze di altra natura (pentimento del reo, esiguità del danno provocato dalla condotta antigiuridica, riparazione dello scandalo conseguente al delitto, ecc.), che in qualche modo fanno apparire come attenuata la gravità - non solo soggettiva, ma anche oggettiva - del reato. Occorre notare che si tratta di una possibilità discrezionale - “idem potest iudex facéré” - lasciata al prudente apprezzamento del giudice che con discernimento, saggezza, prudenza e acutezza dovrà verificare se è opportuno mitigare la pena. Al contrario, come già detto, tutte le circostanze attenuanti di cui al can. 1324 § 1 sono di obbligatoria applicazione - “séd poena lege vei praecepto statuta temperari debet vei in eius locum paenitentia adhiberi” il giudice, cioè, se queste realmente ricorrono, non potrà non tenerne conto nel calcolo della pena da applicare. Questa possibilità, lasciata alla libera valutazione discrezionale del giudice, vale solo per una mitigazione della punibilità; infatti non ritroviamo una disposizione analoga alla fine del can. 1326. Il giudice non potrà quindi liberamente valutare la sussistenza di cause che possano giustificare un aumento di pena all’infuori di quelle espressamente enunciate - siano esse generali che speciali23. Di conseguenza l’enumerazione delle circostanze aggravanti di cui al can. 1326 § 1 deve essere considerata assolutamente tassativa. Altre circostanze che aumentino la punibilità potranno essere previste solo per legge, sia essa particolare (can. 1327) che universale oppure con precetto penale. III. Le circostanze attenuanti e le pene indeterminate o lat Ai: sententiae: can. 1324 § 3 Uno dei punti più delicati nell'odierno panorama del diritto penale canonico è dovuto a come applicare le circostanze attenuanti previste nel can. 1324 nei confronti della stragrande maggioranza delle norme penali che si limitano ad indicare insta poena puniatur o insta poena puniri potest. In questo secondo caso ci si può chiedere se, ricorrendo una pena facoltativa la presenza di una circostanza attenuante giustifichi la non applicazione di essa oppure l’obbligatorietà di un provvedimento penitenziale. Ma anche nel caso di pena obbligatoria come calibrare nella scelta della “pena giusta” la circostanza attenuante te23 De Paolis, V., Le sanzioni nella Chiesa, 471.