Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Davide Cito, Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte

INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI... 1 97 della giustizia, riparazione dello scandalo ed emendamento del reo. La viola­zione della legge o del precetto può avere infatti una diversa gravità morale ed un diverso grado di imputabilità3. Le circostanze del delitto - chiamate cause nella precedente codificazione - possono essere definite come condizioni og­gettive o soggettive nelle quali il soggetto si trova ad operare; circostanze che possono aumentare, diminuire o addirittura escludere la grave imputabilità mo­rale e giuridica e di conseguenza lo stato di colpevolezza del soggetto che ha trasgredito la legge. Questa caratterizzazione del delitto, dipendente dalle cir­costanze, era precedentemente definita dalla dottrina anche come quantità mo­rale o soggettiva del delitto in quanto tendente proprio a stabilire in concreto la rilevanza e quindi la gravità soggettiva di quanto commesso a prescindere dal tipo di norma violata e dall’ampiezza delle conseguenze antigiuridiche della propria condotta. Per questo si può parlare anche di grado di colpevolezza del soggetto in quan­to le circostanze arrivano a determinare in concreto lo stato di responsabilità personale in cui si trova il reo e quindi di riprovazione sociale del suo operato, prendendo in considerazione per lo più elementi soggettivi e psicologici nel quale il reo si è trovato ad agire. Conseguentemente tutto il discorso sulla gra­vità soggettiva o morale del delitto, poiché determina il grado di colpevolezza e di responsabilità penale avrà una diretta influenza su tutto il problema della punibilità del delitto essendo l’imputabilità penale uno dei requisiti in base al quale il legislatore - e lo stesso giudice in fase di applicazione della pena - mi­sura la pena per il singolo delitto, in quanto l'intervento dell’autorità nel punire il reo per una violazione commessa sarà sempre proporzionata all’intrinseca gravità morale della legis violatio che è stata compiuta4. Di conseguenza qual­siasi circostanza che determini una variazione della grave imputabilità giuridi­ca e quindi di responsabilità penale causerà anche una variazione della punibi­lità del delitto commesso5. Poiché l’imputabilità è la riconducibilità di un atto al libero e cosciente domi­nio del soggetto, un atto può quindi dirsi imputabile se compiuto con coscienza e volontà, se cioè vi è un pieno concorso di un momento intellettivo ed uno vo­3 E infatti lo stesso Autore precisava che: “Occisio hominis potest esse múltúm imputabilis vei parum vei nihil”, in Wernz, F. X. - Vidal, P., lus canonicum, VII. 73. 4 Michiels, G., De delictis et poenis: Commentarius Libri V Codicis Iuris Canonici, I. Parisiis- Tornaci-Romae-Neo Eboraci 1961. 153: “Quisnam sit diversarum circumstantiarum concreta- rum, sive personalium sive realium, in quibus a determinata persona plus minusve criminaliter responsabili ideoque plus minusve culpabiliter ponitur actus antijuridicus determinatae legi po- enali contrarius, in ejus punibilitatem concretam influxus: aliis verbis, quanam poena actus in talibus circumstantiis positus sii puniendus”. 5 Michiels, G., De delictis et poenis, I. 153: “A priori sane patet, quod causa, quae ipsam culpabi- litatem moralem seu responsabilitatem criminalem excludit aut minuit, eo ipso quoque habenda est causa determinatae poenae in lege violata statutae exclusiva aut respective diminutiva”.

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