Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Davide Cito, Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte

198 DAVIDE CITO litivo6. L’intelletto ha la funzione, nella formazione dell’atto umano, di rappre­sentarsi e configurarsi l'oggetto voluto su cui poi la volontà si dirigerà. 11 mo­mento intellettivo interviene altresì per operare un giudizio di valore su ciò che è bene e male, giusto e ingiusto e su ciò che sia conveniente fare. Qualsiasi circo­stanza intervenga ad influire sulla condizione intellettiva del soggetto, diminu­endo o addirittura annullando questa capacità rappresentativa e di discernimento attenuerà o eliminerà la grave imputabilità morale o giuridica del comporta­mento illecito. L’altro aspetto concorrente nell’atto umano è quello volitivo, con­sistente in una determinazione o elezione della facoltà appetitiva umana, per cui la libertà dell’uomo si protende verso l’oggetto suo proprio. Anche qui, pa­rallelamente a quanto detto prima, vi possono essere cause che influiscono sul­la libera volontà della persona arrivando ad attenuare o addirittura ad escludere il momento volitivo con conseguente esclusione o diminuzione della grave im­putabilità in ordine alla punibilità. Le circostanze che riguardano l’imputabilità, sono state così suddivise dalla dottrina in due grandi categorie: quelle che influiscono sull’intelletto e quelle che influiscono sulla volontà7. Le circostanze possono ovviamente cumularsi, siano esse esimenti, attenuanti, o aggravanti e spetterà al giudice che si troverà contemporaneamente di fronte a più circostanze operare un giudizio di contem­peramento al fine dell’applicazione della sanzione8 9 10 11. Bisogna tuttavia tener conto che, in alcuni casi, una circostanza può concettualmente assorbire in sé un’alt­ra7, o eliderla per maggiore rilevanza1" - è il caso ad esempio di una circostanza attenuante o aggravante che si accompagna ad una causa di giustificazione" ­6 Pellegrini, G., Jus Ecclesiae Poetiate, I. Napoli 1962. 91: “Nunc vero delictum, sive dolosum sive culposum, actus est voluntatis, quae intellectual necessario supponit, nihil, enim, volitum quin praecognitum”. 7 Pellegrini, G., Jus Ecclesiae Poetiate, I. 91: “Hinc duplici ex capite oritur ordo causarum im- putabilitatem influentium”. 8 Roberti. F., De delictis et poenis, I. Romae 1940. 105: “Imminutio imputabilitatis perpenditur a iudice. qui, pro suo recto arbitrio, debitam partem subtrahit ab imputabilitate quae résultat in ca- su concreto”. 9 Ad esempio un minore ultrasedicenne che si avvantaggi della circostanza attenuante di cui al can. 1324 § 1, n. 4° non potrà anche invocare la débilitas mentis dovuta all’età -salvo che questa non abbia un’origine patologica- in quanto va da sè che il minore di età non ha una piena matu­rità e fermezza mentale. Roberti, F., De delictis et poenis, 104: “minor aetas nequit cumulari cum mentis debilitate quae naturaliter ex immatura aetate consequitur; at eadem duae causae exstarent distinctae. si, praeter aetatem, aliquis morbus rectam intellectus aut voluntatis mani- festationem prohiberet”. 10 È il caso, ad esempio, dell’infrasedicenne che viola la legge in uno stato di ebrietà colpevole. La circostanza esimente di cui al can. 1323, n. 1 ° assorbirà in sè quella di cui al can. 1324 § l,n.2°. 11 Eil caso, ad esempio, di un soggetto che dopo la commissione di un delitto ricada nel medesi­mo, ma questa volta costretto da uno stato di necessità. La circostanza esimente di cui al can. 1323, n. 4° elide l’aggravante di cui al can. 1326 § l,n. 1°.

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