Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Davide Cito, Interpretazione ed applicazione delle circostanze attenuanti: questioni aperte
196 DAVIDE CITO ra penale, modificando profondamente le previsioni codiciali, ma anche sull’interpretazione del diritto penale sostanziale perché, per usare un’espressione grafica, occorreva compaginare lo spirito di mitezza e di benevolenza che pervade tutto il libro V del Codice con la cosiddetta “tolleranza zero” che pure rappresenta un dovere importante di fronte a delitti di speciale gravità e scandalo nel popolo di Dio. Fatte queste premesse, possiamo proseguire oltre. I. L’imputabilità penale canonica e la collocazione sistematica delle circostanze attenuanti L’inquadramento delle circostanze rimanda alla definizione di delitto di cui la cosiddetta imputabilità, richiamata sia dal can. 1321 che dall’analogo can. 2199 del vecchio Codice, ne è un elemento costitutivo e che si può definire come la riconducibilità di un atto antigiuridico e dannoso al libero dominio volitivo di una persona. Questo libero arbitrio, da cui scaturisce l’atto umano, si esercita secondo intensità, modalità e possibilità differenti. L’aspetto di volontarietà proprio dell’atto imputabile si presenta infatti diversificato, secondo una graduazione sia di varie fonti che di gradi del volontario. La tradizione giuridica della Chiesa afferma che due sono le fonti dell’imputabilità penale per le quali si può essere chiamati a rispondere per un delitto commesso: il dolo e la colpa. A tal riguardo il trascorso Codice, al can. 2199, così stabiliva: “Imputabilitas delicti pendet ex dolo delinquentis vel ex eiusdem culpa in ignorantia legis violatae aut in omissione debitae diligentiae; quare omnes causae quae augent, minuunt, tollunt dolum aut culpam, eo ipso augent, minuunt, tollunt delicti imputabilita- tem”. Nell’attuale codificazione si afferma, al can. 1321 § 1: “Nemo punitur, nisi extema legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa”. 1. Il problema delle circostanze del delitto Dal concetto generale di imputabilità, il discorso sulle circostanze riguarda in concreto un giudizio sulla gravità morale del singolo delitto, in quanto ordinariamente, in sede di valutazione del reato commesso e in sede di applicazione della pena, è il giudizio sul caso concreto che interessa2 anche in vista della triplice finalità della pena canonica, espressa dal can. 1341 come ristabilimento 2 Wernz, F. X. - Vidal, P., lus canonicum, VII. Roma 1951.73: “In praxi tarnen iudicium est fe rendűm de individuo delieto prout a determiato delinquente procedit”.