Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni
192 DAMIAN G. ASTIGUETA 11 testo stabilisce: "Il reo, il quale, quando sia stata costituita una pena per delitto colposo, previde l’evento e tuttavia per evitarlo omise la cautela che chiunque diligente avrebbe usato”. La cornice interpretativa di questa norma è il c. 1321 §2 il quale determina che i delitti imputabili a titolo di colpa non saranno puniti, salvo che lo dica espressamente la legge. Normalmente la colpa si configura quando si possa prevedere, saltern in confuso, l’effetto criminoso e che previsto si possa evitare69. Se non si poteva prevedere o evitare non siamo nel campo della colpa ma del caso fortuito, il quale esime dall’imputabilità70. Nella terza circostanza si prevede che il reo sapendo di questo fatto e con l’intenzione di evitare la pena per il delitto colposo sceglie di non utilizzare i mezzi che un uomo prudente e diligente avrebbe usato per prevedere ed evitare l'evento previsto71. Un punto che viene frequentemente trascurato è che questa persona dimostra una conoscenza della legge abbastanza profonda, cosa che non è usuale tra i fedeli. In questo senso possiamo considerare il reo "responsabile” in virtù di una maggiore fomiazione. Il fondamento di questa aggravante si trova nel "quasi” dolo che il delinquete dimostra nel voler anche gli effetti dell’atto criminoso e, in questo senso, nell’atteggiamento di voler utilizzare la legge a suo vantaggio personale, quindi di sentirsi superiore alla legge72. 2. Altre cause Vorrei presentare brevemente alcune altre cause che sono presenti nella tradizione e nelle proposte di riforma del Libro VI. In primo luogo la premeditazione intesa come movimento passionale calcolato e freddo per delinquere: "propositum. frigido pacatoque animo suceptum, moram habens et occasionem quererens, ut crimen vei exoptatum finem perpi- ciat”73. Il CIC non lo considera come circostanza aggravante. 69 Cfr. Calabrese, A., Diritto Penale Canonico (cfr. nt. 2), 50. 70 CIC (1917) Can. 2203 - § 2. Casus fortuitus qui praevideri vel cui praeviso occurri nequit, a qualibet imputabilitate eximit. 71 Questa circostanza si applica anche quando si usano dei mezzi che non sono idonei ad evitare l’effetto criminale, perché un uomo prudente non li avrebbe utilizzati. Cfr. Calabrese, A., Diritto Penale Canonico (cfr. nt. 2), 79. 72 Cfr. Pighin, B. F., Diritto penale canonico (cf. nt. 17), 182. 73 Definizione del Romagnoni riportata da Amor Ruibal, A., Derechopenai de la Iglesia católica, I. (cfr. nt. 22), 373.