Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA PENA: ALCUNE PRECISAZIONI 193 T. Garcia Barberena ci offre un elenco di altre circostanze che proponiamo per la lettura di questa materia: la perfidia o fellonia del delinquente che agisce con una speciale malvagità; la astuzia o frode utilizzati per danneggiare la vittima (concetto vicino al dolo considerato nel c. 1098); il commettere il delitto per un prezzo o ricompensa; Vaccanimento inteso come una speciale crudeltà nell’agire che fa capire che l’autore gode vedendo soffrire la vittima andando oltre il normale delinquere; l’abuso di fiducia, ecc.74. Il CIC (1983) nel c. 1325 considera una serie di circostanze che normalmente sono esimenti o attenuanti della pena, ma dato che sono poste al fine di delinquere, non devono essere tenute in conto. Enumera tra queste l’agire sotto l’ignoranza crassa o supina o affettata oppure il produrre uno stato di ubriachezza o altre perturbazioni della mente, oppure l’eccitare la passione e favorirla per delinquere. A nostro avviso in questa norma si pone di manifesto la scelta del Codice per una legislazione misericordiosa, perché non tiene conto di tali circostanze, non solo come attenuanti, ma nemmeno come aggravanti. In questo senso si è proposta nei lavori di riforma dell’attuale Libro VI la possibilità di considerare come aggravante una quarta circostanza, quella di coloro che per delinquere producono intenzionalmente uno stato di ubriachezza o di perturbazione della mente. Si tratta, come nel caso della colpa vicina al dolo, di coloro che per raggirare la legge producono una situazione esimente utilizzando al loro profitto le norme della Chiesa75. Conclusione Dopo aver esaminato le cause aggravanti presenti nel c. 1326 e cercato di dare una risposta alle domande che ci siamo posti lungo il nostro studio solo resta di domandarsi se l’elenco presentato nella norma è semplicemente una lista di situazioni che non hanno nessun rapporto tra di loro oppure se possiamo trovare un qualcosa comune. Apparentemente le circostanze previste dal legislatore non hanno rapporto tra di loro, ma se teniamo conto di quanto sopra abbiamo presentato crediamo di poter dire che esiste un nesso comune a tutte. E evidente che il legislatore ha preso in considerazione tre situazioni che manifestano nell’immediato tre aspetti diversi: il primo ci dice che la pena non è riuscita nei suoi fini di riparare lo scandalo, restaurare la giustizia e il pentimento del reo (c. 1341); il secondo riguarda chi non tenendo conto della maggiore responsabilità che la sua autorità 74 Cfr. García Barberena, T., Circunstancias agravantes (cfr. nt. 14), 263. 75 Questa proposta è stata oggetto di numerose lodi e anche di tanti rifiuti alludendo che non sempre si tratta di voler raggirare la legge ma piuttosto la propria paura.