Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA PENA: ALCUNE PRECISAZIONI 191 obbligatoria, la circostanza lascia alla discrezione del giudice l’aggravamento della pena. Cercando di renderlo più chiaro proponiamo alcuni esempi. In primo luogo quelli riferiti alla fattispecie del c. 1389 § 1. Un professore può e deve interro­gare un alunno per ottenere una chiara visione di quanto abbia imparato duran­te le lezioni e dal suo studio. Il professore che, sentendo una avversione verso l’alunno, lo interrogasse in continuazione fino a poterlo bocciare, evidentemen­te si muove dentro dei limiti dell’ufficio ma la reiterata interrogazione lo porta a snaturare la potestà ricevuta. Un ufficiale di curia che ritardasse appositamente la redazione di un decreto per dei motivi non puramente derivanti dall’ufficio, commetterebbe un abuso di ufficio. Vediamo adesso esempi riguardanti la circostanza aggravante. Lo stesso pro­fessore chiama nel suo ufficio una studentessa, come espressione della sua cura accademica, alla quale poi facesse delle proposte disoneste o, addirittura, la toccasse libidinosamente, starebbe agendo in un contesto dell’ufficio ma al di là di ciò che comporta l’incarico stesso. Lo stesso ufficiale che nell’orario di at­tenzione al pubblico della curia, approfittasse del via vai di persone per vendere droghe (esempio un po’ estremo), agirebbe al di fuori dei suoi compiti ma nella “situazione” di adempiere il suo ufficio67. Tenendo conto di questi esempi ci sembra che un sacerdote che abusa sessual­mente di un bambino, anche se lo fa nell'ambito dell’ufficio (direzione spiritu­ale, attenzione accademica, ecc.) dovrebbe ricevere la pena prevista dal c. 1395 § 2 più l’abuso d’ufficio previsto dal c. 1326 § 1 n°2, senza tener conto del c. 1389 § 1. Con questi esempi ci sembra di illustrare la differenza tra la fattispecie e la circostanza, giustificando la loro presenza simultanea nel CIC, e dare dei criteri di applicazione delle norme per evitare un raddoppiamento non voluto dal leg­islatore, specialmente nei casi in cui sono coinvolti dei sacerdoti. V. Colpa prossima al dolo ed altre /. Colpa prossima al dolo68 Non perché presenti un particolare problema interpretativo come le prime due circostanze studiate ma per una riflessione complessiva ci soffermiamo su ques­ta terza situazione contemplata dal c. 1326 § 1. m Questi due esempi ci riportano alla relazione che esiste tra la sollecitano ad turpia “nella” con­fessione e lo stesso atto commesso “con motivo” o “con il pretesto” della confessione. 68 Seguiamo in questo titolo la dicitura presente nel c. 2203 § 1 CIC (1917) il quale diceva che in questi casi la colpa si avvicinava al dolo.

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