Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA PENA: ALCUNE PRECISAZIONI 1 85 denza generale45. Attualmente, il legislatore, riprendendo un testo simile nella riforma, ma collocandolo nell’ambito dell’applicazione della pena, rende più chiara la considerazione della norma come concorso e non come recidività ge­nerale. Comunque dedurre che, poiché il c. 1346 assume la recidività generica (che nella nostra opinione è il concorso reale), il c. 1326 debba interpretarsi nel sen­so che stabilisce la forma specifica non appare con sufficiente fondamento. Tanto meno ci sembra che si possa fondare sull’interpretazione stretta della norma secondo il c. 18. A nostro avviso l’interpretazione stretta dovrebbe limi­tarsi alle parole stesse della norma, la quale non stabilendo la recidività specia­le, determina la generica46. Interpretare che si tratta, seguendo l’argomento di questa opinione, di reincidenza specifica ci sembra che piuttosto sia una inter­pretazione “restrittiva” e non stretta47 48 49. Dobbiamo riprendere il discorso dei requisiti. Il quarto elemento che deve verificarsi è l’esistenza della pertinacia nel delinquere. Il nesso morale o psicolo­gico è il vero quid dell'aggravante. La dottrina è unanime nel mettere in risalto rimportanza di questo elemento affinché non si possa prendere in considera­zione solo la ripetizione come fondamento per l’aumento della pena. Evidente­mente si devono valutare diversi fattori per dedurre l’atteggiamento del reo, tra i quali il “tempo" ha un peso importante: “non si può parlare di recidiva nel caso di un reo che commette un secondo delitto a notevole distanza di tempo dal pri­mo e che in questo periodo ha conservato una condotta corretta e incensurata”4*. In questo senso sembra fondata l’opinione che si potrebbe considerare come criterio il tempo previsto dal codice per la prescrizione dell’azione criminale perché dà un parametro oggettivo al giudice (c. 1363)4y. Un altro criterio di giudizio può essere l'appartenenza dei reati allo stesso genere. In primo luogo è da tener conto che la reiterazione di delitti dello stesso tipo rende più facile la determinazione della recidività, tuttavia ciò non è asso­luto dato che la mera ripetizione può essere prodotto non dalla cattiva volontà 45 Michiels fa nottare come anche la recidività generale aumenta la pena e che questo viene tralas­ciato frequentemente. Cfr. De delicitis etpoenis, I. (cfr. nt 3), 268. 46 “Dove la legge non distingue non dobbiamo distinguere noi”, recita il conosciuto aforismo giu­ridico. 47 A questo punto è diffìcile da capire l’opinione di A. Calabrese quando afferma "Non è certo se sia necessaria la specifica, oppure se sia sufficiente la generica. 1 commentatori hanno opinioni diverse. Stante il dubbio, sembra necessaria la recidività specifica, per il principio generale se­condo il quale nella materia penale va usata l’interpretazione stretta”. Diritto Penale Canonia) (cfr. nt. 2), 75. D’accordo a quanto abbiamo esposto non si vede il dubbio e tanto meno che questo possa giustificare tale posizione. 48 Chiapetta, L., Il codice di Diritto canonico, II. (cfr. nt. 29), 446. Della stessa opinione Woest- man, W. H., Ecclesiastica! Sanctions and the Pena! Process. A Commentary on the Code of Ca­non Law, Otawa 2000. 36. 49 Cfr. García Barberena, T., Circunstancias agravantes (cfr. nt. 14), 262.

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