Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni
186 DAMIAN G. ASTIGUETA ma di una debolezza speciale (pensiamo in una difficoltà di carattere affettivo nei reati sessuali)50. Un ultimo punto riguardo alla reincidenza è che il codice non dice niente riguardo alla reiterazione di delitti non una ma diverse volte (dopo diverse condanne). In questa situazione il giudice ancora di più dovrà, a nostro avviso, tener conto delle continue ricadute per determinare se si è alla presenza di una vera recidività o di una profonda debolezza, il che lo porterà a considerare altre misure oltre la pena51. Resta ancora la domanda sul fondamento dell'aggravamento della pena nei casi di reincidenza. Il fondamento della recidività si trova nella pertinacia nel delinquere manifestata dalla ripetizione del reato. Inoltre si rende evidente un rispetto minore riguardo l’ordinamento giuridico, una maggiore malvagità e maggiore pericolo spirituale per la comunità. Si può considerare anche che, data la reiterazione del reato, è chiaro che la pena stabilita per il primo delitto non è stata sufficiente per far recedere il delinquente nella sua cattiva volontà52. IV. Dignità e Abuso d’autorità Il canone 1326 § 1 n°2 prevede come aggravante della pena due situazioni differenti: quando il reo è costituito in dignità e quando il reo ha abusato dell’autorità o dell'ufficio per commettere il delitto. 1. Storia Il diritto romano classico aveva già previsto la differenza nella pena in relazione alla dignità, ma in senso inverso a come oggi viene prevista. Di fatto, in condizioni simili, era punito con una pena più grave il servo che il uomo libero perché possa rimanere in soggezione. Nel tempo dell’impero venivano multati più severamente gli humiliores che non gli honestiores. In opposizione a questo principio, a volte i delitti erano puniti più gravemente tenendo conto della speciale condizione del reo, come nel caso di delitti commessi da militari di alto 50 Cfr. Wernz, F. X. - Vidal, P., lus Canonicum, VII. (cfr. nt. 25), 125. Nello stesso senso Calabrese, A., Diritto Penale Canonico (cfr. nt. 2), 77. 51 Cf. Amor Ruibal, A., Derecho penai de la Iglesia católica, I. (cfr. nt. 22), 881. Si deve distinguere la recidività dai delitti continuati, permanenti e abituali. Questi implicano una sola volontà di delinquere, uno sviluppo delle azioni in connessione Tuna con l’atra in modo tale di creare un solo atto illecito. Anche se li abbiamo presentati insieme tra di loro ci sono delle sfumature che permettono di distinguerli. 52 Cfr. Wernz, F. X. - Vidal, P., lus Canonicum, VII. (cfr. nt. 25), 123.