Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni
180 DAMIÁN G. ASTIGUETA 2. Circostanze aggravanti Dobbiamo fermarci adesso nelle circostanze che sono al centro della nostra riflessione: le circostanze aggravanti. Se nelle circostanze esimenti non esiste delitto perché manca qualche elemento all'imputabilità o perché la legge così lo determina (c. 1323 § 1, n°l ), nelle attenuanti pur essendo presente il sufficiente utilizzo dell'intelletto e della volontà, questi sono in qualche modo interferiti da un fattore che non ci permette di parlare d'imputabilità piena. Il c. 1325 fa riferimento a quelle circostanze che pur apparendo come attenuanti, in realtà non devono essere ritenute come tali perché il reo le ha utilizzate per esimersi della pena. Qual è il fondamento delle circostanze aggravanti? Dobbiamo partire dal fatto che in questi casi il delitto è stato compiuto con la sufficiente intenzione e volontà da parte del reo. In questo senso, come abbiamo già accennato prima, è accidentale al delitto, in quanto lo rende concreto, mostrando un maggiore coinvolgimento soggettivo dell'autore. Non è facile determinare in che cosa consista questo elemento soggettivo. Certamente non si può dire che aumenti F imputabilità, perché questa è già sufficiente senza tener conto delle circostanze aggravanti. Si potrebbe dire che il reo si colloca davanti alla legge in modo tale da esprimere una sorta di disprezzo dell’ordinamento giuridico e della sua funzione sociale riguardo alla salvezza delle anime. Sebbene la coscienza e la volontà restino invariate, come abbiamo detto, aumenta la colpevolezza del reo per un maggiore demerito o deplorabilità sociale dell'atto compiuto, che fa riferimento a una qualità personale o modo d’agire21 22. Crediamo che nel fondo queste cause mostrino la pericolosità del reo23. Come si può osservare si tratta di una valutazione che il giudice fa non dell’imputabilità, né degli elementi presenti nella fattispecie, ma di caratteristiche proprie del reo o del suo agire che aumentano la responsabilità e il bisogno di una pena maggiore24. Le circostanze aggravanti si distinguono tra intrinseche o speciali quando fanno parte della fattispecie come un modo di agire, come nel c. 1370 §§ 1-2 che considera la violenza fisica contro il Romano Pontefice o contro un Vescovo, nel caso in cui messa in atto da un chierico, diversamente da quando sia 21 Cfr. De Paolis, V. - Cito, D., Le sanzioni nella Chiesa (cfr. nt. 2), 168. Amor Ruibal distingue quelle che hanno fondamento nella qualità della persona (dignità del delinquente, della vittima e l'autorità), da quelle che si fondano sull'atteggiamento del reo (premeditazione e recidività). Cfr. Derecho penai de la Iglesia católica según el Código canònico vigente, I. Madrid 1910.371. 23 Cfr. Amor Ruibal, A., Derecho penai de la Iglesia católica, I. (cf. nt. 22), 378. 24 Alcuni autori però fondano le aggravanti nell’aumento dell’imputabilità; cfr. Roberti, S., De delictis etpoenis, I. Roma 1933. 164. Conte A. Coronata, M., Institutiones Iuris Canonici, IV: De delictis et Poenis, Taurini - Romae 1955. 44. Acebal, J. L. ed altri (ed.), Código de Derecho Canonico. Edition bilingue comentada por los profesores de la Facultad de Derecho canònico de la Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid 2001.17 695 (Aznar Gil, F. R.).