Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA PENA: ALCUNE PRECISAZIONI 179 La prima conseguenza di quest’affermazione è che le circostanze in certa maniera, agiscono da “ponte” tra la fattispecie penale e l’atto compiuto dalla persona, perché ovvia "il contrasto fra la fattispecie legale, generica ed indiffe­renziata perché tipica ed incolore, ed il fatto concreto, che assume una più tenue od intensa colorazione per il presentarsi de particolari modalità”1''. La prima domanda che ci dobbiamo porre è in quale parte del ragionamento del giudice s’inserisce la considerazione delle “circostanze”. Se teniamo conto che la fattispecie prevista dal Codice contiene tutti gli elementi che permettono di considerare una condotta in rapporto alla legge, le circostanze appaiono come un qualcosa accidentale al reato16 17. Il loro intervento appare per determinare in quale misura una qualcosa può influire suH’imputabilità e come conseguenza sulla punibilità. In questo senso possiamo dire che sebbene le circostanze siano legate al delitto, queste possono non essere rilevanti al fine di determinare resis­tenza o meno del delitto. Una volta stabilita la presenza del delitto si considera­no le circostanze per la determinazione della pena. Una seconda domanda, che pare piuttosto come una conseguenza del ragio­namento precedente, è se tutte le circostanze sono veramente tali. Se teniamo conto che le circostanze influiscono sulla punibilità per determinare il quantum della pena, quelle chiamate “esimenti” non sono veramente circostanze ma piut­tosto cause che escludono la “antigiuridicità del fatto” (come quando agisce un minore di sedici anni o quando si agisce sotto timore grave, c. 1323 nn. 1 e 4 ) oppure esclude un elemento nell’intendere o nel volere dell’autore18 19 *. Dobbiamo affermare come principio che se venisse a mancare qualsiasi elemento costitu­tivo della volontà deliberata (conoscenza e libertà) non potemmo parlare di es­clusione della punibilità ma deirimputabilità1'*. Affinché si possa parlare di circostanze, si devono verificare due elementi: a) Uno negativo, che suppone che esse non descrivono (e non devono farlo) un elemento essenziale della fattispecie, se così fosse non avrebbero carattere ge­nerale2"; b) Un secondo requisito di carattere positivo è che le circostanze affet­tano sempre la punibilità del reato, anche se si tratta di circostanze attenuanti21. 16 Santorio, A., Circostanze Jel Reato (Diritto Penate Comune), in Nuovo digesto italiano, III. Torino 1937. 264. 17 Cfr. Padovani, T., Circostanze del reato, in Cannata, C. A. ed alt., Digesto delle discipline pe­nalistiche: diritto penale, diritto processuale penale, diritto penale del lavoro, diritto penale commerciale, diritto penale della navigazione, diritto penale tributario, diritto penale e proces­suale penale militari, diritto penale e processuale penale comparati, medicina legale e criminolo­gia, IL Torino 1987.J 188. Nello stesso senso Pighin, B. F., Diritto penale canonico (Manuali 3). Venezia 2008. 180. IS Cfr. Santorio, A., Circostanze del Reato (cfr. nt. 16), 265. 19 Cfr. De Paolis, V. - Cito, D., Le sanzioni nella Chiesa (cfr. nt. 2). 158. 211 Diverse fattispecie, come si vedrà più avanti, contengono elementi che aggravano la pena, ma integrano la descrizione del reato, e in questo senso si parla de circostanze aggravanti improprie. 21 Cfr. Padovani, T., Circostanze del reato (cfr. nt. 17), 189.

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