Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni

178 DAMIÁN G. ASTIGUETA a rispondere davanti ad altri uomini, specialmente per la violazione compiuta, attraverso il biasimo sociale13. A differenza della punibilità, la responsabilità è un elemento che “precede e segue“ il delitto, in base alla quale l'azione illecita può e deve essere giudicata. Di per sé ogni fedele ha l’obbligo di custodire diligentemente la comunione con la Chiesa (c. 209 § 2). Tale diligenza suppone la conoscenza dei doveri e diritti inerenti allo stato giuridico del fedele. In questo senso antecede al delitto giacché si suppone che il fedele, sempre in funzione dell’ufficio che gli tocca svolgere, conosca quali sono i suoi doveri e diritti. Sussegue il delitto, poiché la punibi­lità dovrà tener conto di diversi elementi antecedenti e concomitanti al delitto (qualità del fedele, istruzione, ufficio, ecc.) per attribuire una pena giusta. In questo senso si può dire che maggiore sarà la formazione, la dignità e le respon­sabilità del fedele (intese come suoi oneri specifici che esigono una certa dili­genza) e maggiore sarà il peso della sua responsabilità (intesa come chiamata ad assumere le conseguenze dei suoi atti)14. IL Circostanze aggavanti della punibilità 1. Circostanze in genere Un elemento vincolato strettamente con il delitto e l’imputabilità sono le cir­costanze esimenti, attenuanti e aggravanti della punibilità. Afferma De Paolis che “queste circostanze sono delle condizioni oggettive o soggettive nelle quali il soggetto si trova ad operare; circostanze che possono aumentare, diminuire o addirittura escludere la grave imputabilità morale e giuridica e di conseguenza lo stato di colpevolezza del soggetto che ha trasgredito la legge”15. 13 Marzoa, Á. - Miras, J. - Rodríguez-Ocana, R. (dir.), Comentario exegético, IV/1 : “La punibi- lìdad es la que delimita el contenido de la responsabilidad penai” (cfr. nt. 10), 285 (Marzoa, A.). 14 Al riguardo afferma giustamente García Barberena quando nega (parlando della recidività) che le circostanze possano aggravare la responsabilità e non la imputabilità e che nel CIC non si possono separare i due concetti perché il secondo è fondamento del primo. Cfr. García Barbe- rena, T., Circunstancias agravantes, in García Barberena, T., Comentarios al Código de De- recho Canònico. Con eì texto legai latino y castellano, IV (ùltimo). Cànones 1999-2414, Mad­rid 1964. 262. 15 Prosegue l’autore: “Questa caratterizzazione del delitto, dipende dalla circostanza, anche defini­ta come quantità morale o soggettiva del delitto in quanto tende proprio a stabilire in concreto la rilevanza e quindi la gravità soggettiva di quanto commesso a prescindere dal tipo de norma violata e dall’ampiezza delle conseguenze antigiuridiche della propria condotta. Per questo si può parlare anche di grado di colpevolezza del soggetto in quanto le circostanze arrivano a de­terminare in concreto lo stato di responsabilità personale in cui si trova il reo e quindi di riprove- volezza sociale del suo operato, prendendo in considerazione per lo più elementi soggettivi e psicologici nel quale il delinquente si è trovato ad agire”. De Paolis, V. - Cito, D., Le sanzioni nella Chiesa (cfr. nt. 2), 156.

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