Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA PENA: ALCUNE PRECISAZIONI 177 tispecie), in secondo luogo, dal grado o dal modo in cui l’intenzione e la vo­lontà del delinquente intervengono nel processo della genesi dell’atto. Non si tratta effettivamente della conoscenza esatta della norma che si sta vio­lando né della volontà esplicita di trasgressione, ma soltanto della consapevolez­za saltern in confusso, cioè, che la persona conosca l’indole antigiuridica delle sue azioni12. Questa nota formula esprime che il delitto per essere tale esige solo che l’autore abbia almeno la coscienza di fare un qualcosa vietato dalla legge. 3. La punibilità Un elemento importante per la nostra presentazione è la punibilità. Il concetto può avere due significati diversi: a) In primo luogo che un’azione che è contra­ria alla legge merita una pena; b) Un secondo significato fa riferimento alla pos­sibilità o meno di applicare sanzioni poiché non a tutti gli atti illeciti si possono applicare pene, come nel caso in cui concorrono delle circostante esimenti. Com’è chiaro, la punibilità nel primo senso, suppone che il delitto sia stato attribuito a un soggetto, perciò non si può dire che come tale appartenga al con­cetto di delitto, come lo è invece l’imputabilità. 4. La responsabilità Dobbiamo però fare riferimento a un altro elemento: la responsabilità. Il termi­ne responsabilità proviene dal latino responsum (essere in grado di rispondere) e può essere inteso come la conoscenza che una persona deve avere che dai suoi atti sorgono conseguenze che possono essere riconducibili all’atto e, quindi, all’autore. Inoltre, può essere concepito come opposto a negligenza, cioè, si dice che una persona è responsabile quando adempie diligentemente i suoi compiti. Dobbiamo tener conto che la responsabilità dell’autore di un delitto si verifica anche quando l’azione illecita è stata compiuta nel segreto, perché dovrà "ris­pondere” di essa a Dio. Ovviamente sul piano sociale la persona sarà chiamata 12 In questo senso affermava Michiels: “(...) ex pane intellectus, cognitio previa, idest tum cogni- tio legis contra quam ponitur actus seu scientia obligationis legális, non vero hujus legis indolis poenalis, tum deliberatio seu advertentia actualis ad characterem antijuridicum actus externi po­siti ideoque previso ejusdem effectus anti-juridici (...)”. Più avanti aggiunge: “Sedulo tarnen notetur, quod juxta doctrinam in c. 2000 § I expressam dolus agentis essentialiter consistit, non in actu rationis, idest in conscientia criminis seu in cognitione effectus anti-juridici actus contra legem positi, sed in actu voluntatis, idest in intentione positiva a voluntate agentis deliberate et libere elicita ponendi actum externum, qui cognoscitur legi contrarius; conscientia criminis sane est conditio quedam intrinseca ad intentionem, ideoque ad dolum praerequisita, non est tarnen per se sola ipsius doli constitutiva”. Michiels, G., De delictis et poenis, I. 110-111.

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