Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)

IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni

176 DAMIAN G. ASTIGUETA Si considera che l’autore di un atto sia libero quando la sua azione è stata il risultato di una deliberazione nella quale è intervenuta la sua conoscenza e la sua volontà, cioè, che la persona sapeva quello che faceva e lo voleva fare. Questo è il livello dell’imputabilità psicologica nella quale il giudice afferma che tale persona sapeva e voleva realizzare tale azione. La persona deve mani­festare la capacità di percepire la realtà come è e di agire d'accordo a motiva­zioni chiare che dimostrino che è una persona sana. L’imputabilità chiamata morale è quella che attribuisce ad un individuo un atto che è giudicato come buono o cattivo, secondo la legge scritta nel cuore delLuomo*. Come conseguenza, il giudizio sulla moralità dell'atto, come buono o cattivo, si configura come un giudizio di valore o di disvalore sull’autore dell’atto. Benché abbiamo separato la moralità dell’atto dall’aspetto psicologico, è evidente che sono elementi che si percepiscono in modo simultaneo: la vo­lontà non vuole altro che quello che soggettivamente percepisce come buono, anche se oggettivamente è in errore. Tuttavia, come abbiamo detto poco sopra, la ricerca del bene o del male insito nell’atto deve essere giudicato secondo l’obiettività dell’atto come buono o malvagio. Pertanto l’imputabilità morale suppone Fimputabilità fisica e psicologica (atto libero, volontario e cosciente) del soggetto, che, inoltre, si adegua al bene o il male8 9 10 11. Per finire, la tradizione riconosce un ultimo livello dell’imputabilità, la così chiamata giuridica, che esige per determinare l’esistenza di un delitto che la persona sia consapevole di violare una legge. Si tenta di confrontare l’atto, nel suo aspetto fisico, psicologico e morale, con una decisione delTautorità, previa all’atto stesso che si è configurata in una legge penale, in una fattispecie penale. Tale conformità o difformità è quella che chiamiamo imputabilità giuridica"1. Le condizioni per resistenza dell’imputabilità giuridica sono che sia stata la persona a mettere in atto il delitto (imputabilità fisica), che sia stata consapevo­le del suo agire e l’abbia voluto liberamente (imputabilità psicologica), che ab­bia agito con una conoscenza minima della legge che sta violando gravemente e che essa ha una pena annessa". La gravità dell’atto, a differenza dell’imputa­bilità morale, viene offerta in primo luogo, dalla legge stessa, dato che questa previamente al delitto stabilisce quali sono gli atti riprovevoli da evitare (le fat­8 Cfr. Michiels, G., De delicitis et poenis, I. (cfr. nt 3), 91. 9 Su alcuni di questi aspetti vedi il mio articolo H diritto penale in dialogo con la psicologia e la morale, in Periodica 103 (2014) 341-367. 10 Marzoa, Á. - Miras, J. - Rodrìguez-Ocana, R. (dir.), Comentario exegético al código de de- recho canònico, IV/1. Pamplona 2002.’: “La imputabilidad juridica supone un concepto previo: la antijuridcidad, que es a su vez una cualidad de la acción por la que ésta, en virtud de su previa tipificación corno delito, es vaiorada corno contraria al orden social justo” 272 (Marzoa, A.). 11 È da tenere in conto che il CIC(1917) non parlava di imputabilità grave ma di imputabilità mo­rale. Sebbene i redattori abbiano cambiato la terminologia hanno voluto mantenere il significato di tale espressione. Cfr. Communicationes 8 (1976) 175.

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