Folia Theologica et Canonica 6. 28/20 (2017)
IUS CANONICUM - Damián G. Astigueta, Circostanze aggravanti della pena: Alcune precisazioni
174 DAMIAN G. ASTIGUETA 1. Delitto Nel Codice attuale, differentemente da quello precedente, non c'è una definizione di delitto. Però, gli elementi essenziali o anche una definizione si possono facilmente ricavare dal contenuto del c. 1321 che nel primo paragrafo recita: “Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa’’1. Gli elementi che sono presenti nella descrizione della norma sono: un atto esterno, la violazione di una norma o di un precetto, la possibilità dell’imputabilità sia per dolo sia per colpa1 2. Un primo elemento del delitto è la violazione esterna di una legge o di un precetto. La violazione comporta specialmente un’azione compiuta nel mondo fisico percepibile dai sensi3. Si deve notare che esterno non si oppone ad occulto, ma a interno, cioè, a quell’azione che accade all’interno della persona e che è penalmente irrilevante4. Esterno non vuol dire che l’azione debba essere percepita da altri, a meno che così lo stabilisca la norma per certi delitti (c. 1330). La violazione, come azione esterna, consiste sia in un'azione positiva di fare ciò che la nonna vieta, o in un’azione negativa consistente nell’omettere di fare ciò che la norma o il precetto comandano5. Il delitto per essere tale deve essere stato perfezionato, perciò viene escluso il tentato o frustrato delitto contemplato nel c. 1328. Inoltre, quando si parla di delitto si tiene conto sempre che non si tratta della violazione in astratto prevista dai cc. 1364 a 1399, ma dell'azione che è stata esaminata in tutti i suoi elementi 1 CIC (1983) Can. 1321 — § 1. Nemo punitur, nisi externa legis vei praecepti violatio, ab eo com- missa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. Cfr. CCEO c. 1414 § 1. È soggetto a pene solo colui che ha violato una legge penale o un precetto penale, deliberatamente oppure per omissione gravemente colpevole di debita diligenza, oppure per ignoranza gravemente colpevole della legge o del precetto. CIC ( 1917) c. 2195 - § 1. Nomine delieti iure ecclesiastico, intelligi- tur extema et moraliter imputabilis legis violatio cui addita sit sanctio canonica saltern indeterminata. 2 Cfr. De Paolis, V. - Cito, D., Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI (Manuali 8), Città del Vaticano 2000. 90. Calabrese, A., Diritto Penate Canonico, Città del Vaticano 19967 33. 3 Cfr. De delictis et poenis. Commentantes libri V codicis turis canonici, I. Parisiis - Tornaci - Romae - Neo Erboraci 1961.70. 4 Durante i lavori redazionali del testo del c. 1321, la specificazione dell’esteriorità dell’azione fu largamente discussa; cfr. Communicationes 8 (1976) 175. 5 Cfr. Michiels, G. De delicitis et poenis, I, (cfr. nt. 3), 71 : “La dottrina canonistica distingue tra reati omissivi con evento e reati omissivi senza evento, Si ha il primo caso qualora affinché si verifichi l’omissione delittuosa occorre che questa sia seguita dall’evento lesivo previsto dal legislatore quale elemento costitutivo del delitto. Tale omissione è altresì definitiva come omissione spuria o impropria o viene anche classificata col termine di reato commissivo mediante omissione poiché si è in presenza di un evento ben determinato ottenuto attraverso un’omissione”. De Paolis, V. - Cito, D., Le sanzioni nella Chiesa, (cfr. nt. 2), 92.