Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)

Bruno Esposito, O.P., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con i diritti acquisiti. Commento sistematico- esegetico alla prima parte del can. 4 del CIC/83

84 BRUNO ESPOSITO Per Baldo degli Ubaldi (1327-1400), invece, in generale le leggi che riguar­dano un negozio giuridico, non debbono disciplinare i negozi che hanno già avuto inizio; al contrario le leggi che riguardano la realizzazione di un negozio giuridico, nella misura in cui questo non si è ancora concluso, è oggetto della nuova legge34. Vediamo ora un testo significativo non della dottrina, ma proprio “dell’auto­rità esecutiva” nella Chiesa, che ha inteso disciplinare l’eventuale trattazione di diritti acquisiti. Parliamo delle Regulae Concellariae Apostolicae e specifica- mente di una intitolata De non tollendo ius quaesitum per quamcumque com­missionem,s. Essa stabiliva: “Item ne per varias quae pro commissionibus seu mandatis et declara­tionibus habendis in causis plerumque fiunt suggestiones iustitia posponatur, idem dominus noster decrevit et declaravit suae intentionis fore; quod dein­ceps per quamcumque signaturam seu concessionem gratias seu literas apos­tólicas pro commissionibus seu mandatis aut declarationibus et gratiis seu literis huiusmodi etiam si motu proprio, et ex certa scientia per S. Suam emanaverint, vel de eius mandato faciendas, nulli ius quaesitum quomodoli- bet tollatur”36. Quindi, in questa norma positivizzata della prassi della Curia romana, si sta­bilisce che in nessun modo una “qualsiasi concessione pontificia” potesse andare contro un diritto acquisito da qualcuno. Nonostante questo, alla luce dello stesso testo e guardando anche sommariamente ai vari interventi da parte della Curia, non è chiaro: prima di tutto che cosa si debba intendere in concreto per “diritto acquisito”; in secondo luogo, in quali casi un atto di un pontefice poteva in qualche modo toccare un diritto acquisito da qualcuno e quindi met­tere in dubbio la sua stessa stabilità e forza vincolante. Per questi motivi s'ini­zia ad inserire in detti documenti, quasi come una clausola “ad cautelam”, la se­guente frase con contenuto derogatorio Non obstantibus Nostrae Concellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo aliisque Constitutionibus Apostolicis in contrarium facientibus quibuscumque31. 54 Cf Petroncelli, M., //principio, 23. 35 Dal sec. XIV l’attività della Cancelleria Pontificia era disciplinata da una serie di norme finaliz­zate a regolare la redazione dei vari documenti contenenti concessioni di privilegi, dispense, benefici e così via. Anche se all’inizio queste regole venivano applicate durante il pontificato del papa che le aveva date o confermate, dal XV sec. sono pubblicate in forma stabile anche se sono state periodicamente aggiornate (cf Erdő, P., Storia delta scienza del diritto canonico. Una introduzione, Roma 1999. 130-131). “ Cit. in Petroncelli, M., Il principio, 29. Per le diverse formulazioni e numerazioni di questa regola sotto i diversi pontefici, si veda: Van Hove, A., De legibus, 23. 37 Cf Congregatione Episcoporum et Regularium, Congregationis SS. Redemptoris super privilegis, 16-IX-1864, in ASS 1 (1865-1866) 91-96. Ed ancora, per es., nel seguente testo: “(...) Constitutionibus Pauli III. et Pauli IV, et Pii IV, Praedecessorum nostrorum de rebus

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