Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)

Bruno Esposito, O.P., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con i diritti acquisiti. Commento sistematico- esegetico alla prima parte del can. 4 del CIC/83

IL RAPPORTO DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO LATINO CON I DI RITTI ACQUISITI 85 Perciò, la preoccupazione della tutela dei diritti acquisiti porta con sé l’atten­zione all’applicazione del principio dell’irretroattività. Per esempio il Menochio (1532-1607) nei suoi Consilia, precisamente nel CCXL, afferma che: “(...) legis natura est, ut futuris negotiis, non autem praeteritis formam det, lex nova non respicit effectus etiam futuros actus praeteriti ac perfecti (...) lex nova non comprehendit futura, cum ea comprehendendo includeret praeterita, ad quae non extenditur”38. Nello stesso periodo, le sentenze e le decisioni dei Tribunali e delle Congregazioni romane non fanno altro che applicare lo stesso principio. Infatti: “La Congregazione del Concilio, chiamata a sentenziare, poneva testual­mente a base delle sue decisioni, il concetto che vadano rispettati i diritti quesiti di terzi; cioè, pur premesso che ove la legge dichiari di regolare anche i diritti quesiti, questi non possono formare ostacolo all’efficacia della nuova norma, partendo dal punto di vista dell’interesse del singolo, riteneva che normalmente il diritto quesito faccia ostacolo all’efficacia di una norma. Il problema della non retroattività della legge (intendendo, in questo, come legge qualsiasi norma, sia legislativa che amministrativa), si risolveva così nel problema di vedere caso per caso, se il singolo aveva o no ‘acquistato ’ un diritto, e quali elementi occorressero perché tale diritto potersi dirsi ‘acquistato”’39. La tradizione romanistica e canonistica che abbiamo sommariamente preso in considerazione, sul rispetto dei diritti acquisiti e l’assunzione del principio dell’irretroattività delle leggi, è fatta propria dalla prima codificazione civile moderna, ossia il Codice di Napoleone, che all’art. 2 disporrà: “La loi ne dis­pose que pur l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif’. Lo stesso affermeranno, generalmente, tutti i successivi Codici dei vari Stati nazionali4". Si noti bene, però, che detta norma è stabilita senza la previsione di eccezione alcuna e Ecclesiae et Camerae non alienandis omni et cuicumque iuri et potestati nostrae Camerae, licet in Legum corpore clauso: Regulae nostrae Cancellariae de iure quesito non tollendo, et quibus­cumque aliis Constitutionibus et ordinationibus nostris Apostolicis, nostrorumque Praedeces­sorum, usibus stylis, consuetudinibus, sententiis, decretis, et rebus iudicatis in similibus casi­bus, omnique alii rei quae obstet aut quae obstare possit, omnibus et singulis bis, quorum hic formula expressa habetur, et ad verbum inserta ad supradictum solummodo effectum, ample atque expresse derogamus (Benedictus P.P. XIV, Dee. De locationibus et alienationibus herum ecclesiasticarum, 23-XI-1742, in ASS 1 f 1865-18661 256). 38 Menochii, J., Consiliorum sive Responsorum libri duodecim, Venetiis 1609: cit. in Petron- CELLI, M„ II principio, 30. 39 Petroncelli, M„ II principio, 30-31. Il corsivo è nostro. L’autore prosegue riportando deci­sioni e sentenze di altre Congregazioni e Tribunali che applicano lo stesso principio. 40 “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25)” (Codice Civile Italiano, DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE, CAPO I: Delle fonti del diritto, Art. 11 Efficacia della legge nel tempo).

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