Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)

Bruno Esposito, O.P., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con i diritti acquisiti. Commento sistematico- esegetico alla prima parte del can. 4 del CIC/83

IL RAPPORTO DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO LATINO CON I DIRITTI ACQUISITI 83 adulterio “(•••) ante legem scriptam non autem naturalem”. Perciò egli pur essendo in colpa è stato esentato dalla pena, la quale però potrebbe applicarsi retroattivamente come nel caso di Caino e Lamech30. Interessante è anche Paffermazione dell’Ostiense (1210-1271) riguardo il valore di una nuova Costituzione. Infatti, per lui questa si estende anche ai fatti passati, come eccezione alla regola della irretroattività, però solo nella misura in cui si trat­ta di un diritto naturale o dell ’interpretazione di un diritto precedente, quando nella Costituzione si stabilisce la sua applicazione anche ai fatti passati ed ormai conclusi. Affermazioni e conclusioni che egli riprende anche in altre sue opere31. Anche Giovanni Andrea (1270-1348), nei suoi commenti al libro delle Decretali, prendendo in esame l’ipotesi di una legge dichiarata retroattiva dal legislatore, si pone la domanda se questa possa applicarsi ad un rapporto già perfetto e finito, quindi se il fatto che un rapporto giuridico, già esaurito per sentenza o transazione, impedisca l’efficacia della nuova legge. La risposta è decisamente negativa. Inoltre, egli nega anche la possibilità che ad una res indi­cata possa applicarsi una nuova legge, anche se espressamente retroattiva per volontà del legislatore32. Con Bartolo (1314-1357) abbiamo un significativo progresso della dottrina sull’argomento. Egli si pone innanzitutto la domanda se uno Statuto può modi­ficare ciò che era stato stabilito da uno Statuto precedente. Rispondendo, dis­tingue e sostiene che mentre sempre uno Statuto può revocare il precedente, non può, invece, essere revocato uno Statuto in pregiudizio quasi contrahentis. Quindi, per lui il limite è costituito chiaramente dai diritti che sorgono nei singoli allorché hanno realizzato quanto la legge chiedeva loro per il raggiungi­mento, per la realizzazione di determinati effetti giuridici. Inoltre, egli con­clude che essenzialmente in detta questione, tutto il problema riguarda l’inter­pretazione della legge, non sempre quindi risolvibile a priori, e che rimane, in qualche modo, anche nell’eventualità che il legislatore stabilisca la retroattività della nuova norma. Nel caso che con l’entrata in vigore di una nuova norma, si ponesse la questione circa la sua eventuale applicazione al passato, il Bartolo dà i seguenti criteri: a) nel caso di controversie decise, non bisogna applicare la nuova legge; b) invece per quelle già iniziate, o da iniziare, bisogna applicare il diritto anteriore, ma con la nuova procedura; c) che le leggi che stabiliscono le formalità degli atti devono interessare solo gli atti che si producono sotto la loro vigenza33. 30 Cf Petroncelli, M„ Il principio, 18 e per i riferimenti al testo della glossa, in particolare la nota 2. 31 Cf Petroncelli, M., Il principio, 19. 32 Cf Petroncelli, M., Il principio, 20. 33 Cf Petroncelli, M., Il principio, 21-22.

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