Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)

Bruno Esposito, O.P., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con i diritti acquisiti. Commento sistematico- esegetico alla prima parte del can. 4 del CIC/83

82 BRUNO ESPOSITO troviamo chiaramente nelle Decretali di Gregorio IX, in particolare in una sua Decretale, inviata all'Arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove è scritto: “Quoniam constitutio apostolicae sedis omnes astringit et nihil debet obscu­rum vel ambiguum continere, declaramus constitutionem, quam nuper super praeferendis in perceptione portionis maioribus et consuetis servitiis, a minoribus exibendis, edidimus non ad praterita. sed a futura tantum exstendi, quum leges et constitutiones futuris certum sit dare formam negotiis, non ad praterita facta trahi, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur’’26. Quindi, con una formulazione ed il contenuto quasi uguali a quelle del Codice di Giustiniano27. In altri testi, contenuti nelle Collezioni successive e che sono entrate a far parte del Corpus Iuris Canonici troviamo, oltre ai testi che ribadis­cono il principio dell’irretroattività, anche significative eccezioni. Per esem­pio, nel Liber VI troviamo una decretale di Bonifacio Vili che revoca ogni con­cessione di maggiori facoltà con effetto non solo futuro ma anche retroattivo28. Successivamente, anche in un testo di Clemente V nel quale si danno dispo­sizioni applicative sulla normativa promulgata dal Concilio Viennese, si sta­bilisce la semplificazione delle procedure nei giudizi e che queste dovessero applicarsi non solo ad futura negotia, ma anche ad praesentia et adirne per appellationem pendentia29. Dai testi citati, dalla legislazione romana e da quel­la canonica, emergono quindi, tutta una serie di esempi che la dottrina ed i leg­islatori successivi faranno propri, anche se in modo diverso in ambito cano­nistico e civilistico, al fine di elaborare in modo più sistematico il principio dell’irretroattività delle leggi e quello del rispetto dei diritti ormai acquisiti. La domanda che però si presenta subito spontanea è: quale dei due principi ha svolto il ruolo fondamentale? In altre parole: è stata la preoccupazione di tute­lare i diritti acquisiti a far ribadire il principio dell’irretroattività oppure l’esi­genza della certezza che la legge può regolare solo i fatti futuri, ha avuto per conseguenza logica il rispetto dei diritti ormai pacificamente acquisiti? La canonistica successiva, nei secoli XIV-XVI, si diffonde ampiamente sul tema, svolgendo interessanti riflessioni, ma soprattutto, cosa da sottolineare, in ambito prettamente penale. Vediamo alcuni testi indicativi. Il Beneventano (1250 ca.- ?) nella sua glossa al testo del Decretum, afferma: “(...) poena, bene dicit pena ex tempore nani culpa ante legem fuit in Chaim et Lamech” (C. 32 q. 4 c. 3), quindi che Abramo deve essere ritenuto in colpa in quanto commise 26 CfC. 13, X, de const., I. 2. 27 Cf Petroncelli, M., Il principio, 6 e soprattutto la nota 1, dove sono riportate le valutazioni di vari autori come il Donati, il Falco ed il Van Hove. 2S CfVI 1.15.4. 29 Clem. 2.1.2.

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