Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016)

Bruno Esposito, O.P., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con i diritti acquisiti. Commento sistematico- esegetico alla prima parte del can. 4 del CIC/83

80 BRUNO ESPOSITO osservato20, che tutto il problema verte e si riduce nel determinare gli effetti della legge nel tempo. Da qui si comprende perché la questione sui diritti acquisiti e quella dell’irretroattività della legge sono intimamente unite e con­nesse tra di loro. Infatti, la questione dell’irretroattività delle leggi, da un punto di vista logico (anche se non sempre, come vedremo, questo è seguito nelle varie decisioni riguardo i casi concreti), si pone nella misura in cui ci si trova davanti ad un diritto che una persona possiede in qualche modo (solo in atto, per alcuni, o, per altri, come semplice, giusta aspettativa). Va allo stesso tempo notato che entrambe le questioni interessano e possono essere affrontate dal punto di vista dell’interprete o di colui che è chiamato ad applicare la nuova normativa ovvero dal punto di vista del legislatore che si dà un principio in ordine alla promulgazione delle nuove leggi. Alla luce di queste premesse pos­siamo ora vedere come tutta la problematica degli effetti della nuova legge nel tempo, con entrambe le questioni in essa comprese e le differenti prospettive, sia stata affrontata e risolta lungo i secoli. Per alcuni autori, lo stesso diritto romano mentre afferma esplicitamente il principio dell’irretroattività21 22, non allo stesso modo e sempre, sembra perseguire il rispetto dei diritti acquisiti. A conferma di ciò, si ricorda che la stessa le­gislazione giustinianea, ma anche molte di quelle successive, ebbe, almeno per quanto riguarda le Istituzioni e le Pandette, forza retroattiva. Ragione per la quale, per il d’Angelo, la non retroattività della legge è il principio generale seguito dal diritto romano, mentre la retroattività è l’eccezione12. Altri, invece, sostengo che entrambi i principi erano presenti a livello generale. Per esempio, il Petroncelli, dopo aver notato che già Cicerone e l’imperatore Anastasio si erano pronunciati ed avevano stabilito il principio dell’irretroattività, ricorda che: “Lo stesso codice di Teodosiano, nel libro I al titolo ‘de constitutionibus principium et edictis’, contenne, quasi a programma di tutta la legislazione, il precetto: 'Omnia costituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt’; programma e norma che Giustiniano riprenderà nell’indi­rizzare al Senato ed al popolo romano la sua collezione, allorché dichiarerà che essa avrà vigore solo: ‘(...) in omnibus causis, sive quae postea emerserint, sive in iudiciis adhuc pendente’. Allo stesso modo, e pressoché con identiche frasi, il principio si riafferma in altri testi (...)”23. 20 Cf D’Angelo, S., Il “Jus quaesitum”, 4. 21 Come esempi si citano i seguenti testi: “(...) quum conveniat leges futuris regulis imponete, non praeteritis calumnias excitare” (1. 65, C. 10, 31 ); “Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim et de praeterito tempore et adhuc pendentibus negotiis cautum sit” (1. 7, C. 1, 14). 22 Cf D’Angelo, S., II “Jus quaesitum”, 7. Altri testi sono citati in un’altra opera di questo autore: Jus Digestorum, Roma 1927. 155-164. Per la non retroattività: 18 C. 4. 20; 29, C. 6. 23; per Ia retroattività: Costituzioni di Costantino, 3 C. 8. 34 e Giustiniano 27 C. 4. 32 (cf idem, 157). 22 Petroncelli, M., Il principio, 4.

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