Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Bruno Esposito, O.P., La fede come requisito per la validitá del matrimonio sacramentale?

LA FEDE COME REQUISITO... 167 ad esso, di fatto cambia al fine di disciplinare le concrete relazioni tra i vari sog­getti9 * 11. Inoltre, occorre non dimenticare che sono distinti gli oggetti ed i fini del­la dommatica (le verità di fede), della morale (il bene) e del diritto (la giustizia). L'ambito proprio del diritto sono le relazioni umane con l'obiettivo che si svol­gano secondo giustizia al fine che si possa realizzare il bene comune. In questa sua funzione, molte volte la legge umana deve limitarsi per una scelta “minima­le” e “certa” e che quindi non realizza pienamente la verità del diritto che è la giustizia. Anche se questo è comprensibile e giustificabile, non toglie il dovere di proseguire con decisione verso la pienezza della verità e della giustizia. In­fine, a nostro avviso è utile non dimenticare le indicazioni che il Legislatore dà nel vigente can. 17 del CIC circa la comprensione e l’interpretazione delle leg­gi ecclesiastiche, quando rinvia, in caso di dubbio e di oscurità, ai luoghi paral­leli, se ce ne sono, al fine ed alle circostanze della legge e all’intendimento del Legislatore. I. Presupposti storici: il precedente sulla forma ad validitatem Alla luce delle precedenti considerazioni, cerchiamo ora di studiare tutta la qu­estione, iniziando con una panoramica storica’0. Durante il Concilio di Trento i temi sul rapporto intenzione sacramentale - sacramento del matrimonio, fu­rono trattati proprio nell’ambito dalla discussione sul Tarnet si e sul problema inerente al potere della Chiesa di introdurre la forma di celebrazione ad validi­tatem". In quella sede (sorprendente l’attualità della riflessione) non si riconob­be il potere discrezionale d’intervento diretto ed immediato della Chiesa sulla forma e sostanza del sacramento del matrimonio, ma si sostenne quale tesi pre­9 Cf Ghirlanda, G., Introduzione aI diritto ecclesiale. Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa, Roma 2013. 31-32. 1(1 Per la bibliografia e l’evoluzione storica del problema, si è tenuto presente ed abbiamo ampia­mente usato, con l’autorizzazione dell’autore che qui ringraziamo sentitamente, l’ampio studio di Bertolini, G., Intenzione coniugale e sacramentalità, II: Approfondimenti e riflessioni, Pa­dova 2008. Cogliamo l’opportunità per ringraziare anche le diverse persone che, in diversi mo­di, hanno contributo alla redazione finale del presente articolo. 11 Cf Sforza Pallavicino, P., Istoria del Concilio di Trento, Napoli 1757, L. 22, cap. 8. Sarpi, P., Istoria del Concilio Tridentino, Prato 1871,1—II. Le Bras, G., Mariage: La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis Tan mille, in Dictionnaire de Théologie Catho­lique, IX/II. Paris 1926. 2233-2246. Jemolo, A.C., // Matrimonio nel diritto canonico, Mila­no 1941. 18-24. D’Avak, P. A., Corso di diritto canonico. Il Matrimonio, Milano 1956. Gomes, G. Z., De matrimonis clandestinis in Concilio Tridentino, Romae 1950. Jedin, H., Storia del Concilio di Trento, III. Brescia 1973. Duval, A., Contrat et sacrement au Concile de Trente, in La Maison-Dieu 127 (1976) 34-63. Bressan, L., Ratio et finis potestatis ecclesiae quoad matrimonium fidelium iuxta theologos et patres concila tridentini, in Periodica 67 (1978) 301-342. Sequeira, J. B.. Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramentel?, Pa­ris 1985. Bertolini, G., Intenzione coniugale, 1-68.

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