Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Nicolás Alvarez de las Asturias, 11 Codice di Diritto Canonico di 1983: sua storia e nella storia (Considerationi al margine sulla quaestio del contributo del Diritto Canonico alla vita della Chiesa)

248 NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS suo ultimo capitolo, e indirettamente, si designa una saggezza specifica nel se­no della Chiesa - la saggezza canonica - che ha la propria storia e i propri cana­li di espressione, autonomi rispetto a quelli propri della teologia. In qualche modo, si può dire che questa convinzione è alla base del canone 6 § 2. Una volta presentate le due immagini, che consentono di esprimere grafica- mente sia la novità che la continuità nel nuovo codice, è necessario approfondi­re alcune delle questioni che inevitabilmente sorgono. La prima ci riporta alla suddetta distinzione tra libri “teologici” e “giuridici” o “tecnici” all’interno del codice. Sarebbero il risultato di un’applicazione pre­ponderante d’ognuna delle due immagini in ogni caso? Oppure del tentativo di distinguere tra libri più vicini alla dottrina conciliare - e quindi più importanti, o bisognosi di una differente interpretazione - e tutti gli altri? E, in terzo luogo, come continuare il rinnovamento del diritto canonico? La promozione dell’at­tuazione del Concilio Vaticano II, significherebbe una progressiva “teologizza- zione” degli altri libri, a scapito della loro natura “tecnica”? Mi sembra possibile dare una risposta a queste domande, solo abbandonando il campo delle immagini e affrontando la domanda fondamentale, ossia quella sulla natura del diritto canonico e sulla sua missione nella Chiesa. Una visione unitaria del nuovo codice può essere realizzata solo da questo punto di vista e allo stesso tempo, solo specificando il valore delle immagini usate, per caratte­rizzare gli elementi fondanti dell’attuale ordinamento canonico. III. Il diritto canonico e la sua specificità Le scienze vengono definite dal proprio oggetto. Questa affermazione classica consente inizialmente di sottolineare che il diritto canonico riguarda, in primo luogo, la giustizia, in una specifica società, chiamata Chiesa. In questa società la funzione del diritto canonico è considerata insostituibile, e d’altra parte, è compresa solo nella relazione con la salus animarum, obiettivo ultimo della comunità ecclesiale, e a cui il diritto contribuisce secondo la sua specifica mo­dalità. Non si dovrebbe dimenticare, inoltre, che quando si tratta della giustizia nel­la Chiesa si parla di una dimensione essenziale di questa, perché la sua intima essenza (essendo mistero di comunione) è anch’essa giuridica, così come giuri­dici sono i suoi beni principali, la Parola e i Sacramenti. Detto questo, non ri­tengo necessario ricordare le diverse strade percorse dalle diverse scuole della seconda metà del secolo scorso, nel loro lavoro di fondazione del diritto cano­nico. Per il mio scopo, è sufficiente concludere che se il compito specifico del di­ritto canonico è quello di dare una giustizia, in una specifica società, che è quel­la ecclesiale, allora il principale giudizio di valore sul codice attuale non è se sia

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