Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 233 sibilità della codificazione nella Chiesa a causa del carattere proprio del diritto canonico: la potestà del romano pontefice, l’elasticità del diritto ed istituzioni come il tolerari posse verrebbero meno con la codificazione89. Il Falco poneva il problema in modo esplicito: “i principi teorici della codificazione, tanto quel­li derivati della scuola del diritto naturale, quanto quelli prodotti dalla dottrina deH’utilitarismo cozzavano così irriducibilmente con le dottrine filosofiche e giuridiche della Chiesa che mai avrebbero potuto indurre la S. Sede alla forma­zione di un codice esclusivo”9“. Ma queste opinioni pessimistiche si rivelarono alla fine troppo allarmistiche. Soprattutto perché alla base di queste supposizioni si trovava una dogmatica giuridica che a causa della sua rigidità era ormai in crisi91. Come affermava Je- molo “un codice non deve rispondere ad un modello fisso, bensì alle esigenze dell’ordinamento giuridico che esso esprime, ed ai fini pratici che si propone”92. Ciò è quanto accaduto con la codificazione canonica, che vede nel suo diritto - e non solo nella codificazione - uno strumento. Da qui la diffidenza della Chie­sa nei confronti di una dimensione giuridica come puro ordine logico, di una squilibrata visione del diritto come legge e del formalismo93. 2. Ombre della codificazione Nonostante tutte le eccezioni, diffidenze e riserve della Chiesa per gli aspetti ideologici e formali delle codificazioni civili è arrivato il momento di costatare le conseguenze negative di questo tributo che anche la Chiesa ha dovuto pagare al mito della codificazione. Come abbiamo visto sopra, lo strumento codice rappresenta una forma che offre molte comodità, prima fra tutte quella di conoscere subito e in maniera precisa la legge vigente. Ma tale forma non è priva di pericoli e disagi, come lo stesso Pericle Felici ebbe occasione di mettere in risalto94. Per cominciare dal punto di vista meramente storico, la codificazione ha pro­dotto la separazione tra storia del diritto canonico ed esposizione del diritto vi­89 Cfr. Feliciani, G., Mario Falco e la codificazione del diritto canonico, 59-60. 90 Falco, M„ Introduzione alto studio del "Codex Iuris Canonici", 93-94. 91 Cfr. Astorri, RL’ "Introduzione" del Falco nel dibattito sulla codificazione, 78-79. 92 Jemolo, A.C., H Codex Juris Canonici nel suo primo venticinquennio di vita, in Rivista di dirit­topubblico 1 (1943)314. 93 Cfr. Grossi, P., Diritto canonico e cultura giuridica, 233-238. Videre anche su questo e altri ar­gomenti collegati: Àlvarez de las Asturias, N., Las dos codificaciones canónicas y su lugar en la história, in Folia Theologica et Canonica II (24/16) [20131 160-166. 94 Cfr. Felici, P., Comunità e dignità della persona, in Persona e ordinamento nella Chiesa (Atti del II Congresso internazionale di diritto canonico, Milano 10-16 settembre 1973), Milano 1975. 13.

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