Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina
234 JOAQUIN SEDANO gente. Questa operazione era stata già auspicata dallo Stutz nella sua conferenza del 1905, dove chiedeva l’autonomia metodologica per la scienza storico-canonica95. Questo effetto, però, ha prodotto una conseguenza negativa per la canonistica, in quanto ha portato ad una profonda rottura o divorzio - come Kuttner non a esitato a definirla - tra storia e diritto. Questa scissione si è avvertita in non poche occasioni nell’insegnamento e nell’applicazione pratica del diritto canonico96. In secondo luogo, segnaliamo le conseguenze sulla dottrina e l’insegnamento. Già lo Stutz avvertiva nel 1918 che all’indomani della codificazione la canonistica è diventata il più delle volte ‘codicistica’, cioè, basata sull’esegesi e dimentica della storia97. Questo si rese presto evidente nell’indirizzo esegetico avvertibile nelle normative che regolavano l’insegnamento negli istituti e facoltà ecclesiastiche98, dove prese piede come scuola esegetica, quella corrente di pensiero che. nei suoi esponenti più radicali, ritiene che tutto il diritto si riduca al codice e, pertanto, non resta che commentarlo e spiegarlo, senza bisogno di ricorrere ad altri principi o discipline99 100. Questo, oltre alla creazione di un’apposita commissione pontificia a cui venne riservata in modo esclusivo l’interpretazione autentica del Codice, ha impedito quello scambio costante e fecondo tra la giurisprudenza e la legislazione ecclesiastica su cui si era fondato il diritto canonico classico e. di conseguenza, ha comportato per la canonistica post-co- diciale un impoverimento simile a quello avvenuto dopo il Concilio tridentino1"". 95 Cfr. Stutz, U., Die kirchliche Rechtsgeschichte, Rede zum 27. Januar 1905, Stuttgart 1905. Cfr. anche: Stutz, U., Der Geist des Codex iuris canonici, 166-173. 96 Cfr. Kuttner, S., The Code of Canon Law in Historical Perspective, in The Jurist 27 ( 1967) 139. 97 Cfr. Stutz, U., Der Geist des Codex iuris canonici, 169. Redaelli, C., Vadozione del principio della codificazione, 328. Per quanto riguarda il diritto antico, dovuto all’abrogazione operata dal Codice, non è più fonte del diritto, ma soltanto mezzo interpretativo (can. 6, 2°), cioè, resta soltanto come monumento. Persino il diritto antico presente nel Codice -e non è poco- deve essere preso e interpretato così come si trova nel Codice. Infatti, l’indirizzo esegetico già commentato del decreto Cum novum iuris canonici, avrà come effetto la trascuratezza della dimensione storica nell’interpretazione della norma a favore della sua dimensione razionale. Si tenga conto che neanche il diritto antico ha il carattere di fonte sussidiaria, poiché che per le lacune di legge si deve adoperare l’analogia (can. 20). 98 Vid. soprattutto Decreto Cum novum iuris canonici (7 aug. 1917), della Congregazione per i Seminari e le Università (AAS 9 [19171 439) e la Const. Ap. Deus scientiarum Dominus (24 mai. 1931) di Pio XI (AAS 23 [19311 241-262). Il decreto imponeva ai docenti degli atenei pontifici la esposizione del diritto canonico secondo l’ordine del Codice e la serie dei titoli e dei capitoli. Vid. Fant appiè, C., Pietro Agostino D’A vack: dal confronto con la canonistica curiale all ’autonomia scientifica del diritto canonico, in II metodo di studio del diritto canonico in D’Avack, Gismondi, Lombardia, Corecco, Città del Vaticano 1999. 200. 99 Per quanto riguarda le peculiarità del metodo esegetico applicato nella canonistica rispetto a quello della civilistica vedere Redaelli, C., Il metodo esegetico applicato al Codice di Diritto Canonico del 1917 e aquello del 1983, in Periodica de re canonica 86 (1997) 57-100. 100 Cfr. Boudinhon, A., De la codification du droit canonique, in Le Canoniste contemporain 28 (1905) 20-21. Lombardia, P., Lezioni di diritto canonico, Milano 1985. 35.