Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 229 per certi aspetti, le norme sono le stesse del Concilio tridentino, ma il loro con­testo ecclesiologico e istituzionale è radicalmente mutato''1’. Di momento lascio soltanto enunziato questo paradosso, le cui implicazioni saranno messe in rilie­vo nel seguente paragrafo. È ora già di passare alla trattazione di quanto riguarda all’innovazione del contenuto. Anche se non è scopo principale di questo contributo, alcuni cenni sono doverosi. Da una parte non si può non dire che il Codice conserva in gran misura il di­ritto fino allora in vigore, come fa prova l’opera Codicis iuris canonici fontes di Gasparri e Serédi. Ma, allo stesso tempo, è anche vero che il legislatore ha in­trodotto numerosi ritocchi di una certa rilevanza. In primo luogo, salta agli occhi la novità del primo libro del Codice, ossia le “Norme generali’’. È questo un’acquisizione della scienza canonica dell’Otto­cento, per opera soprattutto di Franz Xaver Zech, il cui Praecognita iuris cano­nici70 prefigura le grandi linee della parte generale del Codice del 1769 70 71. Infatti, la formulazione delle questioni preliminari, dei princìpi generali del diritto, delle regole di formazione e di validità delle norme è un’operazione assolutamente necessaria “se si voleva trasformare il vecchio Corpus in un Codex, se si voleva passare da un complesso magmatico di norme prodotto dalle più diverse esigenze di regolamentazione della vita della Chiesa manifestatesi in tempi alt­rettanto diversi ad un contenitore organico, unitario e coerente di norme gene­rali in connessione tra loro”72 73. Con la pretesa di eliminare le contraddizioni ed incongruenze, il legislatore ha voluto anche risolvere numerosi problemi discussi dalla dottrina. Tale è il caso della soggezione o meno dei peregrini alle norme particolari (can. 14), della excusatio dell’ignoranza delle leggi irritanti o inabilitanti (cann. 15-16), del requisito temporale della consuetudine (cann. 27—28), o della supplenza di giurisdizione nei casi di errore comune o di fatto (can. 209). E una operazione di stabilizzazione normativa è stata compiuta con la riorganizzazione sistemati­ca dei diversi istituti, come le irregolarità e impedimenti all’ordinazione (cann. 983-991)o gli impedimenti matrimoniali (cann. 1035-1080)7'. L’aggiornamento della legislazione della Chiesa, già chiesta in seno al Con­cilio Vaticano I, si è portato avanti con una serie d’interventi, come la soppres­sione delle norme in desuetudine o la cui osservanza era praticamente divenuta 69 Cfr. Astorri, R., Il Concilio di Trento nel pensiero dei canonisti tra Otto e Novecento, 549 e 575. 70 Zech, F.X., Praecognita juris canonici ad Germaniae catholicae principia et usum accommo- data, Ingolstadii et Augustae Vindel. 1749. 71 Cfr. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 48-52. 72 Ibidem, 1101. 73 Vid. per quanto riguarda questo argomento: Ibidem, 1087-1088.

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