Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina
228 JOAQUIN SEDANO Per quanto si è detto, resta chiaro che non si può parlare di un semplice travaso di norme fondato suH'eliminazione di quelle obsolete e sull'inclusione di quelle ancora in vigore - come diversi padri conciliari avevano pensato ma di una “vera e propria ‘mutazione genetica’ dell’indole e portata delle singole norme o 'parti' che, per quanto sostanzialmente identiche nel loro contenuto, una volta racchiuse e collegate tra loro e rapportate al ‘tutto’, cambiavano però la loro natura e funzione originaria”64. Questi brevi appunti sul carattere della codificazione canonica sono di aiuto per affrontare la questione circa quanto abbia portato il codice d’innovazione per il diritto della Chiesa, e come la maggioranza della dottrina è stata unanime nel constatare che ciò è veramente innovativo nel Codice è la stessa codificazione65. Per esempio lo Stutz, nel suo commento al Codice canonico costatava che esso di nuovo traeva ben poco66. E il Falco, ribadendo il giudizio dello Stutz e annotando "che lo spirito del Codice non è altro da quello del diritto già prima in vigore”, conclude che “la caratteristica del codice non può dunque trovarsi nelle sue innovazioni, ma soltanto nella forma esteriore, nella astrattezza e generalità delle sue norme e nel loro ordine sistematico, nella eliminazione del troppo e del vano contenuto nelle leggi antiche”67. In questo senso va osservato che i codici civili "non presentano per lo più un diritto ex novo, ma recuperano ampiamente il precedente diritto comune, razionalizzandolo attraverso la formulazione tipicamente codiciale: breve, chiara, senza riferimento a una motivazione. La novità della codificazione, quindi, più che dai contenuti è costituita della nuova metodologia e della concezione a essa soggiacente”68. E così, si parla in generale di conformità sostanziale tra il nuovo diritto e l’anteriore, e di carattere conservatore del codice stesso. E tuttavia, nel contesto di questa generale coincidenza tra disciplina di Trento e contenuto del Codice del 17, si costata che anche la canonistica più ortodossa guarda alla codificazione, al di là di qualche divergenza formale, secondo parametri illuministici. E questo, in realtà assume il significato di una pressa di distanza, certo non del tutto intenzionale, dal concilio tridentino: le tematiche e, 64 Fant appiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1102. 65 “Ce qui est vraiment nouveau dans la codification du droit canonique, c’est la codification ell- même”. Boudinhon, A., Le nouveau Code de droit canonique, in Revue du Clergé français 23 (1917) 9. Cfr. anche nello stesso senso: Astorri, R., L’ “Introduzione" de! Falco nel dibattito sulla codificazione, 65. Astorri, R., La canonistica di fronte al CIC 17, 182. Grossi, P., Novità e tradizione nel diritto sacro (dall’uno all’altro codice di diritto canonico), in Scritti canonistici. 198-199. 66 „Neues bringt der Kodex im Grunde genommen nur wenig“ Stutz. U., Der Geist des Codex iuris canonici, 57. E poco più avanti precisa: „Letzeres ist ihm altes Recht, nur der Inhalt des Gesetzbuges gilt ihm als neu“, ibidem, 59. 67 Falco, M., Introduzione allo studio de! “Codex Iuris Canonici”, 400. Vid. anche Falco, M., La codificazione del diritto canonico, 42^t5. Astorri, R., La canonistica di fronte al C1C17, 182. 68 Redaelli, C., L'adozione del principio della codificazione, 317.