Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina
DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 225 manifestare qualche perplessità. In genere, la canonistica curiale “si muove lungo una linea pragmatica, che tende a sfumare le difficoltà teoriche e a presentare la questione della codificazione come un consolidamento del diritto comune”48. Negli anni successivi, fino alla conclusione dei lavori, queste posizioni si ritrovano in alcuni corsi e manuali universitari di diritto ecclesiastico49. Ciò nonostante, le opinioni della dottrina riguardanti l’opportunità della codificazione canonica divennero più positive grazie al notevole influsso delle interpretazioni storico-giuridiche fatte di Ulrich Stutz nello suo manuale Kirchenrecht poco prima della pubblicazione del Codice50. Secondo lui la codificazione canonica sarebbe il punto di arrivo di un processo di spiritualizzazione e di un sempre più marcato riferimento al Pontefice effettuatosi nel diritto della Chiesa nel corso dell’ultimo secolo. Questo portò ad un rovesciamento della tesi - nella canonistica laica - della possibilità della codificazione e, infatti, dopo la sua promulgazione il Codice del 17 è accolto dalla dottrina in un modo abbastanza positivo. Basti al nostro proposito il riferimento alle due prime esposizioni estese al Codice, quelle dello Stutz51 e del Falco52: il primo autore protestante, il secondo di religione giudaica. Queste due monografie - e il grande influsso dei suoi autori-, al di là delle diverse critiche effettuate, diedero carta di cittadinanza al Codice canonico nel seno del fenomeno giuridico delle codificazioni civili53. La monografia del Falco rappresenta il punto finale delle riflessioni della canonistica italiana sul Codice. Quest’autore sintetizza le perplessità manifestate dalla dottrina precedente nei seguenti aspetti: una sfiducia nei canonisti della curia romana, il giudizio sull’impossibilità di superare le aporie costituite dal rapporto tra primato papale e legislazione e tra codificazione ed elasticità del diritto canonico e, infine, nella previsione di conflitti con gli Stati che il Codice avrebbe acceso, nella misura in cui avesse accolto tutte le leggi ecclesiastiche sulle relazioni con essi. Secondo questo canonista, la prima valutazione era un tanto eccessiva, la seconda un’opinione erronea e la terza, anche se giustificata, non aveva trovato riscontro nella realtà perché il Codice aveva tenuto “un tono prudente, misurato ed elevato, astenendosi da ogni crudezza antagonistica, da ogni disposizione aggressiva”54. 48 Astorri, R„ La canonistica di fronte al CIC 17, in Cattaneo, A. (a cura di), L’eredità giuridica di San Pio X, Venezia 2006. 178. 44 Cfr. Astorri, R., L’ “Introduzione" del Falco nel dibattito sulla codificazione, 60-61. Astorri. R., Le leggi della Chiesa tra codificazione latina e diritti particolari, 38^12. 50 Stutz, U., Kirchenrecht, München 1914. 51 Der Geist des Codex iuris canonici. 52 Introduzione allo studio del “Codex Iuris Canonici". 53 Cfr. Stutz, U., Der Geist des Codex iuris canonici, 50-52. Falco, M., Introduzione allo studio del “Codex Iuris Canonici”, 400. Falco, M., La codificazione de! diritto canonico, 46-47. 54 Falco, M., Introduzione allo studio del “Codex Iuris Canonici", 397. Vide anche: ibidem, 396- 400. Astorri, R., La canonistica di fronte al CIC 17, 179.