Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

226 JOAQUIN SEDANO III. Caratteristiche e novità del Codice di 1917 La Chiesa optò quindi per abbandonare la tecnica compilatoria del Corpus e della sua sistematica, per adottare i presupposti di tecnica esterna e interna del­le codificazioni moderne civili seguendo la sistematica tripartita romanistica. Sistematica che d’altra parte non era nuova nella Chiesa, da quando Lancellotti l’adottò per le sue Institutiones. Con l’entrata in vigore del Codice del 17 “si abrogano le leggi e le consuetu­dine preesistenti contrarie, si modificano in certa parte i testi del ius vetus, si offre una «regola» chiara, semplice e rigida tratta da enunciati complessi della tradizione normativa, si consolida o si codifica la giurisprudenza della Curia, si regolano consuetudine esistenti e future” e si “presenta formalmente quale fon­te esclusiva del diritto canonico vigente, pretendendo di contenere, nei limiti prefissati dal legislatore, tutte le leggi positive emanate dalla Chiesa”55. Ma detto questo, bisogna dire che il primo codice canonico non assume a oc­chi chiusi tutti i postulati delle codificazioni civili, e che può essere qualificato come un codice atipico o sui generis per la diversità di postulati e per una diver­sa concezione della sua natura dal punto di vista procedurale, formale e sostan­ziale. Appare evidente, tanto nell’indirizzo dei lavori codificatori quanto nei suoi risultati finali, che il legislatore non ha guardato verso lo strumento codice come un fine, ma come un mezzo. Così Grossi qualifica di sostanziali deviazio­ni rispetto al modello codificatorio statuale due manifestazioni del codice cano­nico come sono la valorizzazione dello ius vetus raccolta nel can. 6 e la soluzio­ne aperta adottata nel can. 20 per il problema delle lacune legali, rimandando a fonti estranee al proprio sistema come sono i principi generali del diritto, la prassi e lo stile della curia romana e la communis et constans sententia doc- torum56. Ma vediamo di seguito quali sono i concreti mutamenti che il diritto canoni­co ha avuto in quanto alla forma57. In primo luogo lo strumento codice introduce nel diritto della Chiesa un elemento fortemente innovativo rispetto al metodo impiegato dalle collezioni medievali. Di fronte al metodo compilatorio tradi­zionale. il metodo codificatorio "si fonda sull’opera logico-razionale svolta da un ceto di esperti posti sotto il controllo e l’approvazione dell’autorità suprema 55 Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1053. 56 Cfr. Grossi, P.. Valore e limiti della codificazione de! diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica de! legislatore canonico), in Scritti canonistici, 250-251. Una giustificazione di questa prospettiva si trova anche in Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1052-1061. 57 Forse il precedente storico di questa tecnica giuridica sia rintracciabile nel Liber Sextus. Di fat­to, il Codice del 1971 riprende gli enunciati di 850 dei suoi testi: cfr. Gasparri, P. - Serédi, J. (ed.), Codicis luris Canonici Fontes, IX. 102-103. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1095.

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