Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

218 JOAQUIN SEDANO rottura”, espressione coniata da Benedetto XVI in riguardo alla ricezione del Concilio Vaticano II'7, e fare uso di una “ermeneutica della riforma”, cioè, tenen­do conto di cambi e fratture, ma estraneo a quella tendenza storiografica che si inclina a cercare di continuo dei motivi di rottura o delle svolte rivoluzionarie17 18. Infine, è stato detto che la presente questione si può approcciare da diversi punti di vista: in attenzione alle fonti utilizzate, ai contenuti raccolti nel Codice, alla tecnica e sistematica impiegata, all’evoluzione della dottrina ecclesiologi­ca osservata, ai rapporti con gli Stati (...) Io vorrei analizzare il cambiamento del sistema paradigmatico operato nel passaggio del modello compilatorio del Corpus iuris canonici a quello codicistico, e alle conseguenze per la scienza ca­nonica di questo cambiamento. I. Presupposti socio-culturali e giuridici Per una comprensione piena sul piano storico-giuridico delle conseguenze del­la promulgazione del primo codice di diritto canonico si richiese l’attenzione a una molteplicità di dimensioni presenti in questo fenomeno o processo. E vero che prima e dopo del suo avvenimento, tanti studiosi si sono interessati a ques­to tema. Si sono studiati, sì, in profondità i lavori preparatori e Y iter redaziona­le, si è messo in rilievo il nuovo sistema codiciale, la sua struttura interna, ma in tante occasione soltanto per riferirsi alle fonti raccolte da Gasparri e Serédi o a qualche trattato o manuale precedente alla codificazione. Ma c’era qualcosa che mancava. Secondo Grossi, che ha denunciato questa mancanza, la deficien­za metodologica consiste nell’astrazione del Codex dal suo naturale contesto, senza tener conto che il Codex, dal punto di vista dei suoi contenuti, è frutto di otto secoli di riflessione canonica (a cominciare dalla configurazione del diritto canonico come scienza nel secolo XII) la cui ultima fase è il clima scientifico propiziato dagli autori tedeschi protestanti e cattolici del secolo XIX19. 17 Cfr. per esempio: Discorso di sua santità Benedetto XVI alla curia romana in occasione della presentazione degli auguri natilizi, 22 dicembre 2005. 18 Un esempio di questo tipo di ermeneutica in chiave di rottura con la tradizione si può rilevare nell’opera di Berman, H. J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge, Mass. 1983. Un altro esempio in questo senso è l’indirizzo di Giuseppe Alberigo, non soltanto dal punto di vista dottrinale-ecclesiologico, ma anche giuridico; per questo autore "dal punto di vista del rapporto tra fede e istituzione il codice di diritto canonico costituisce il momento di massima distanza, nel senso che l’ordinamento retto dal codice è indipendente e autonomo rispetto alle vicende storiche della fede ecclesiale” Alberigo, G., Dalla fede alle strutture ecclesiali, in Alberigo, G. - Ryggierì, G. - Rusconi, R. (ed.), Il Cristianesimo. Gran­de Atlante, II, Ordinamenti, gerarchie, pratiche, Torino 2006. 479. Citato da Fanntappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1067. 19 "Il peccato mortale commesso dalla comune storiografia sul Codex è stato (...) la as-trazione di un testo dal suo naturale contesto storico, o tutt’almeno, di avere ridotto il contesto a delle pre-

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