Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina
FOLIA THEOLOGICA ET CANONICA (2015) 215-238 Joaquin Sedano DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI: CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NELLA TRADIZIONE GIURIDICA DELLA CHIESA LATINA* Premessa; I. Presupposti socio-culturali e giuridici; II. Fattibilità del progetto e contrasto dei modelli sistematici: compilazione verso codificazione; III. Caratteristiche e novità del Codice di 1917; IV. Implicazioni ideologiche ed ecclesiologiche della codificazione canonica, I. I rischi della codificazione per la Chies, 2. Ombre della codificazione; Conclusione Premessa La promulgazione del primo Codice di diritto canonico nel 1917 costituì un fenomeno del tutto nuovo nella quasi bimillenaria storia della vita e del diritto della Chiesa. Infatti, dal punto di vista “compilatorio”, il Codice pio-benedetti- no è paragonabile solo con il Liber Extra che Gregorio IX promulgò nel 1234. E dal punto di vista legale il Codice sostituì il Corpus iuris canonici come strumento basico - e, nel caso de Codex, unico, al meno per quanto riguarda la sua concezione1 - regolatore della vita giuridica della Chiesa latina2. Così lo hanno considerato numerosi studiosi che hanno approfondito questo tema. Al di là della diversità di interpretazioni, non hanno dubitato nell’affer- mare che la sua promulgazione segna una svolta decisiva nella storia del diritto della Chiesa3. Le espressioni utilizzate sono varie, ma tutte concordanti: il mag* Versione scritta della mia conferenza pronunziata al Convegno internazionale “I fondamenti disciplinari dell’attività della Chiesa” svoltasi nell’Istituto Postgraduale di Diritto Canonico presso l’Università Cattolica Péter Pázmány in Budapest, il 9 febbraio 2015. Ringrazio sinceramente il dottore Giorgio Romani per le sue correzioni di stilo. 1 All’indomani della promulgazione del Codice, una direttiva della curia romana accolta da quasi tutti i manuali affermava che il Codice era da considerare "authenticum et unicum iuris canonici fontem” della Chiesa latina. Quest’affermazione finirà per essere interpretata come un’attestazione del carattere esclusivo delle leggi codificate. Cfr. Fantappiè, C„ Chiesa romana e modernità giuridica. Vol. II. Il Codex Iuris Canonici (1917), Milano 2008. 1152. 2 Per una visione sintetica sulla codificazione di 1917 si veda Feliciani, G., Codex iuris Canonici (1917), in Otaduy, J. - Viana, A. - Sedano, J. (dir.), Diccionario General de Derecho Canònico, II. Pamplona 2012. 167-172. 3 Secondo Fanttapiè, “tanto nella coscienza collettiva degli autori contemporanei alla codificazione quanto nella odierna riflessione degli studiosi, la decisione, l’impostazione, l’orientamento e le modalità tecniche di formazione e di attuazione del Codex iuris canonici costituiscono un tor-