Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

FOLIA THEOLOGICA ET CANONICA (2015) 215-238 Joaquin Sedano DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI: CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NELLA TRADIZIONE GIURIDICA DELLA CHIESA LATINA* Premessa; I. Presupposti socio-culturali e giuridici; II. Fattibilità del progetto e contrasto dei modelli sistematici: compilazione verso codificazione; III. Caratteristiche e novità del Codice di 1917; IV. Implicazioni ideologiche ed ecclesiologiche della codificazione canoni­ca, I. I rischi della codificazione per la Chies, 2. Ombre della codificazione; Conclusione Premessa La promulgazione del primo Codice di diritto canonico nel 1917 costituì un fe­nomeno del tutto nuovo nella quasi bimillenaria storia della vita e del diritto della Chiesa. Infatti, dal punto di vista “compilatorio”, il Codice pio-benedetti- no è paragonabile solo con il Liber Extra che Gregorio IX promulgò nel 1234. E dal punto di vista legale il Codice sostituì il Corpus iuris canonici come stru­mento basico - e, nel caso de Codex, unico, al meno per quanto riguarda la sua concezione1 - regolatore della vita giuridica della Chiesa latina2. Così lo hanno considerato numerosi studiosi che hanno approfondito questo tema. Al di là della diversità di interpretazioni, non hanno dubitato nell’affer- mare che la sua promulgazione segna una svolta decisiva nella storia del diritto della Chiesa3. Le espressioni utilizzate sono varie, ma tutte concordanti: il mag­* Versione scritta della mia conferenza pronunziata al Convegno internazionale “I fondamenti disciplinari dell’attività della Chiesa” svoltasi nell’Istituto Postgraduale di Diritto Canonico presso l’Università Cattolica Péter Pázmány in Budapest, il 9 febbraio 2015. Ringrazio sincera­mente il dottore Giorgio Romani per le sue correzioni di stilo. 1 All’indomani della promulgazione del Codice, una direttiva della curia romana accolta da quasi tutti i manuali affermava che il Codice era da considerare "authenticum et unicum iuris canonici fontem” della Chiesa latina. Quest’affermazione finirà per essere interpretata come un’attesta­zione del carattere esclusivo delle leggi codificate. Cfr. Fantappiè, C„ Chiesa romana e moder­nità giuridica. Vol. II. Il Codex Iuris Canonici (1917), Milano 2008. 1152. 2 Per una visione sintetica sulla codificazione di 1917 si veda Feliciani, G., Codex iuris Canonici (1917), in Otaduy, J. - Viana, A. - Sedano, J. (dir.), Diccionario General de Derecho Canòni­co, II. Pamplona 2012. 167-172. 3 Secondo Fanttapiè, “tanto nella coscienza collettiva degli autori contemporanei alla codificazio­ne quanto nella odierna riflessione degli studiosi, la decisione, l’impostazione, l’orientamento e le modalità tecniche di formazione e di attuazione del Codex iuris canonici costituiscono un tor-

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