Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina
216 JOAQUÍN SEDANO giore risultato nella storia della Chiesa dal Corpus* 4; una “nuova età nel diritto della Chiesa’’5; “momento notevole nella storia universale della codificazione”6; “pietra miliare nella bimillenaria esperienza giuridica della Chiesa romana”7. Per quanto riguarda la legislazione vigente non c’è dubbio: il Codex è venuto a sostituire un Corpus iuris canonici che nella sua versione ufficiale o tipica di 1582 pubblicata da Gregorio XIII è stato in vigore per più di tre secoli; va inoltre tenuto conto che già dalla seconda metà del XII secolo e prima metà del XIII, i testi contenuti nel Decreto di Graziano e le Decretali di Gregorio IX configuravano pienamente le relazione giuridiche ecclesiali. Tuttavia, dal punto di vista dell'evoluzione dottrinale, il Codice del 17 - conseguenza diretta del Concilio Vaticano I - ma i cui presupposti dottrinali si rimontano al concilio tridentino, non suppone un momento di distinzione riguardo al passato, come invece sì il Codice dell’83 dopo il Vaticano II. Sulla questione se il Codice del 17 rappresenta una nuova età o solo una nuova epoca - seguendo la terminologia di Gabriel Le Bras8- nella storia del diritto canonico, forse è compito delle generazioni posteriori il dare una risposta esauriente. Ora bene, di fronte a questa svolta epocale - se si vuole chiamare così -, dal punto di vista storico-giuridico si presenta la domanda - e questo è il compito a me affidato dagli organizzatori di questo incontro - fino a che punto il Codice del 17 è fedele alla millenaria tradizione giuridica della Chiesa o se, viceversa, costituisce una rottura con essa. La domanda non è priva de fondamento, in quanto il Codice - bisogna ricordarlo - non è più una raccolta di decretali, canoni conciliari e di diversi testi legali dispersi in tante fonti, e neanche una nuova disposizione di una parte della materia canonica, ma costituisce una vera e propria codificazione e, pertanto, una riorganizzazione sistematica di tutta la disciplina canonica9. nante decisivo, se non addirittura epocale, della storia del diritto canonico latino”: Fantappiè, C., Pio X e il "Codex iuris canonici”, in Cattaneo, A. (a cura di), L’eredità giuridica di San Pio X, Venezia 2006. 155. 4 Cfr. Stutz, U., Der Geist des Codex iuris canonici. Eine Einführung in das auf Geheiss Papst Pius X. verfasste und von Papst Benedict XV. erlassene Gesetzbuch der katholischen Kirche, Stuttgart 1918. 173; vide anche p. 160. 5 Falco, M ..ht codificazione del diritto canonico, Milano 1921.47. 6 Falco, M., Introduzione allo studio de! “Codex Iuris Canonici’’ (a cura di Feliciani, G.), Bologna 1992. 396 (la prima edizione risale al 1925). 7 Fantappiè, C, Chiesa romana e modernità giuridica, I: L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903), Milano 2008. xxv. s Le Bras, G., Histoire du droit et des institutions de l’Eglise en Occident, I: Prolégomènes, Paris 1955. 152-153. 4 Falco lo definisce con parole eloquenti e significative: “Ora si noti sùbito l’ampiezza della impresa annunciata dal Pontifice e il suo carattere, che non trova riscontro in nessuna codificazione né compiuta, né tentata mai dalla Chiesa prima d’allora.