Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Bruno Esposito, O.P., La fede come requisito per la validitá del matrimonio sacramentale?

LA FEDE COME REQUISITO... 181 dello stato incorrotto di origine, dello stato lapso e dello stato redento, di cui al fondamento scritturistico, immutato in Gen 2, 24 e nelle parole del Signore (cf Mt 19, 1-12 e Me 10, 1-12)”. E dunque chiaro che l’oggetto del patto non sia l’accettazione di doveri- diritti posti “positivisticamente” dal legislatore (anche nell’ordinamento ca­nonico), pur con l’aggiunta di ulteriori forme sacramentali e dichiarazioni d’intenti o di fede, ma la donazione ed accettazione della propria coniugalità in quanto res iusta e dunque dovuta secondo giustizia: “(•••) l’essenziale di­mensione naturale della coniugalità (...) implica per esigenza intrinseca la fe­deltà, l’indissolubilità e la potenziale patemità/maternità, quali beni che integ­rano una relazione di giustizia”55 56. V. Sulla “naturális inclinatici” al matrimonio naturale L’assenza di fede non incide negativamente sulla conoscenza per connaturalità dell’inclinazione eterosessuale al matrimonio, e non comporta necessariamente la mancata volizione di un vincolo unico, fecondo ed indissolubile. Diversa- mente, occorrerebbe ammettere di poter cadere nell’assurdo della copresenza sia dell’essenza naturale coniugale comunque voluta da soggetti che non hanno la fede (o che non hanno la fede cattolica), sia di un’improbabile nullità fondata sulle disposizioni avverse alla dimensione sopracreaturale del coniugio. Oggi si arriva a sostenere che la praesumptio iuris, secondo il principio de\Y intendo generalis faciendi id quodfacit Ecclesia, non sarebbe più operante in un contesto scristianizzato. Si è dimostrato, tuttavia, che quel principio, e an­cora di più in relazione al matrimonio, fa riferimento non già all’intenzione specificamente sacramentale interna (richiesta in contesti storici e teologici che ammettevano la separazione natura/sopra-natura), bensì alla recta intendo con- iugalis naturális, ovvero all’inclinazione, e libera, cosciente volizione, di un vincolo unico, fecondo ed indissolubile. Ove, per converso, il matrimonio fosse 55 Per il prof. Navarrete lo stesso atto, nella sua entità creazionale, che il Codice chiama patto o contratto matrimoniale, per volontà di Cristo, fra i battezzati, acquista un dimensione misterica in quanto diventa sacramento, cioè segno efficace della grazia. Il rapporto tra la dimensione creazionale e misterica del matrimonio tra due battezzati si fonda su due principi dottrinali: a) il principio de\V identità fra realtà naturale e soprannaturale (il sacramento non si aggiunge ma è lo stesso patto coniugale elevato a segno efficace della grazia (cf can. 1055, § I); 2) il principio dell’inseparabilità nel matrimonio di due battezzati tra contratto naturale e sacramento, affer­mato nel can. 1055, § 2 (cf Navarrete, U., Il matrimonio: patto naturale e realtà sacramenta­le, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), Matrimonio e disciplina ecc­lesiastica, Milano 1996. 9-10). 56 Ioannes Paulus II, Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores (1 febr. 2001), n. 7: AAS 93 (2001)363.

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