Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Bruno Esposito, O.P., La fede come requisito per la validitá del matrimonio sacramentale?

182 BRUNO ESPOSITO, O.P. carente della sua materia coniugale naturale, esso sarebbe nullo, ma in ragione di deduzioni di cui infra, non necessitanti di significative innovazioni dottrinali. Un conto è ammettere che in un contesto scristianizzato: a) non sia più ope­rante la presunzione di conoscenza del matrimonio di diritto naturale; un conto è sostenere che b) la condizione dell'uomo sarebbe tornata allo stato decaduto, tipico della legge mosaica, nella quale potrebbe essere concessa la nota deroga ob duritiam cordis della clausola presente nel Vangelo secondo Matteo (cf 19,8). Nel primo caso (ignoranza circa il matrimonio di diritto naturale), potreb­bero semplicemente essere previsti ex ante i tradizionali rimedi inerenti alla pastorale dei fidanzati per una piena percezione dell'istituto coniugale naturale e per una fondata educazione anche alla sacramentalità, in vista della fruttuo­sità del sacramento matrimoniale. Solo in questa sede si potrebbero collocare le considerazioni che afferiscano alla fruttuosità e non già alla sostanza sacra­mentale o alla sua validità giuridica. Sempre nell’ambito della constatazione dell’assenza di conoscenza del matrimonio di diritto naturale da parte dei fede­li, ex post potrebbe invece valere il rimedio della nullità del matrimonio per as­senza di materia coniugale naturale. Nel secondo caso (ob duritiam cordis), invece, si rischierebbe di ammettere che taluni battezzati si trovino nella condizione storica della legge mosaica, quasi si rendesse necessaria una nuova Redenzione, ovvero quasi che la grazia santificante concessa per volontà del Signore ai battezzati che vogliano amarsi di amore unico, fecondo ed indissolubile, dovuto secondo giustizia, non fosse più sufficiente a sanare le ferite dei cuori. Ed anche ammettendo - ma affatto concedendo - che il battezzato che vive in questa fase storica della Salvezza (cattolico mai credente, o non più credente, ovvero acattolico credente nella fede della propria comunità, o non mai, o non più, credente nella fede della propria comunità) sia retrocesso alla condizione della legge mosaica, si è supra dimostrato che anche sotto la legge mosaica la materia coniugale, che ha causa­lità esclusivamente umana, sia rimasta inalterata nei tre stadi d’origine, infra- lapsario e redento. Non potendo darsi tra battezzati un vero matrimonio non sacramentale, lo scardinamento della sola dignità sacra è. nella storicità dell'evento relazionale matrimoniale, non realizzabile e dunque impossibile. Solo tramite una forza­tura si possono applicare alla dimensione esclusivamente sacra le medesime categorie che si applicano ai bona naturaliœ, solo attraverso l’applicazione del­la teologia della natura pura sarebbe ipotizzabile uno scardinamento tra natura e sopra-natura con alterazione esclusivamente della seconda; solo utilizzando analogie di identità con gli altri sacramenti si piegherebbe alla realtà matrimo­niale l’oggetto d elVintendo generalis. Una corretta impostazione realista postula, invece, la verifica della presen­za o dell’assenza della materia coniugale naturale, stante la quale, fuorviarne è l’ulteriore indagine circa le disposizioni intellettivo-volitive specificamente

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