Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Bruno Esposito, O.P., La fede come requisito per la validitá del matrimonio sacramentale?
178 BRUNO ESPOSITO, O.P. La sacramentalità risulta in talune sentenze difformemente trattata ora come elemento, ora come proprietà essenziale, oppure non assimilata né all’uno né all'altro. Anche il requisito del vestigium fidei è sovente richiesto ad validita- tem, ma è descritto come diversamente incidente nella formazione di un valido consenso coniugale, attesa la difficoltà di uniforme interpretazione della teoria dell’ intentio generalis in una società oramai scristianizzata. Sovente è operata una chiara distinzione tra dimensione ontologica e psicologica del matrimonio, con prioritario approfondimento della seconda. In taluni casi si è ammesso l’effetto invalidante dell'errore determinante sulla sacramentalità. Dopo le Allocuzioni dei Pontefici alla Rota del 2001, del 2003 e del 2013, tuttavia, la questione della fede ha assunto rilevanza giuridica solo ed esclusivamente quale eventuale causa simulandi prossima o remota, incidente sulla recezione o esclusione dei bona naturalia, e dunque non rilevante di per sé, bensì in quanto alterante la materia matrimoniale di diritto naturale. IV. Superamento della teologia del duplice fine, UNICITÀ DELL'ESSENZA CONIUGALE CREATURALE INTRINSECAMENTE SACRAMENTALE, ESSENZA DI DIRITTO NATURALE E REALTÀ GIURIDICA E anzitutto opportuno abbandonare espliciti o impliciti riferimenti della teologia del duplice fine, per indurre alla riconsiderazione dell’intera materia coniugale, non già mere naturális, bensì intrinsece sacramentalis. Occorre considerare la triplice istituzione del vincolo matrimoniale, teorizzata sin dalla prima scolastica, la quale nel matrimonio individuò un solido fondamento naturale sin dal principio: matrimonio naturale dell'ordine della creazione, matrimonio infralaps ario, matrimonio riparato, pur nell’identità di materia che si è supra argomentata e che pare chiara sin dalle fonti tomiste. In questo ambito va inoltre colta l’unità dottrinale del magistero, nel tentativo di superare le odierne aporie circa il rapporto tra intenzione soggettiva ed essenza coniugale. Si ha identità della materia sacramentale matrimoniale nonostante le sue tre “re-istituzioni”, 1990, in RRDec., LXXXII. 431-445; e. Serrano, diei 1 Iunii 1990, in RRDec., LXXXII. 431 — 445; c. Jarawan, diei 16 Octobris 1991, in RRDec.. LXXXIII. 546-553; c. Pompedda, diei 16 Ianuarii 1995, in RRDec., LXXXVII. 1-9; c. Caberletti, diei 27 Novembris 1998, in RRDec., XC. 808-823; c. Defilippi, diei 10 Novembris 1999, Reg. Latii sen Reatina, in A. 126/99; c. Tur- naturi, diei 18 Április 2002, Scepusien., in A. 43/02 (l’unica sentenza affermativa per esclusione parziale della sacramentalità)', c. Caberletti, diei 24 Octobris 2003, Bratislavien-Tyrnavien., in A. 96/03; c. Boccafola, diei 6 Maii 2004, Brunen., in A. 49/04; c. Stankiewicz, diei 27 Feb- ruarii 2004, Apuli seti Melpltiten, in A. 25/04; c. Huber, diei 6 Április 2005 Prägen., in A. 37/05; c. Turnaturi, diei 21 Iulii 2005, Flaminii seu Ferrarién., in A. 87/05; c. De Angelis, diei 10 Mártii 2006, Reg. Triveneti seu Veronen., in A. 28/06; c. Bottone, 12 Maii 2006, Montisvidei, in A. 56/06.