Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, Il parroco deve conoscere la lingua Dei fedeli - Osservazioni giuridico-canoniche a propositio delle Regole della Cancelleria (ss. XIV-XVI)

140 PÉTER CARD. ERDŐ datta almeno per una parte tra il 1484 e il I486)19; quindi l’opera di alta qualità deH’ufficiale della curia e successivamente vescovo Luis Gómez ( 1484-1543)20; infine quella di Pierre Rebuffi ( 1487—1557)21 di posizione gallicana, suo avver­sario in molte questioni. 1. Alfonso de Soto Spiegando la Regola 19 di Innocenzo Vili, Soto ribadisce prima di tutto che questa regola costituisce un argomento contro “(...) quella gente che dice che ogni paese ha il privilegio secondo il quale nessuno può ottenervi alcun diritto di espettativa o beneficio senza il beneplacito del re. Questa (affermazione) è infatti una truffa, perché basta che (il candidato) possa parlare comprensibil­mente e comprendere la lingua”22. Per questo nel Regno di Spagna o di Castiglia possono ottenere benefici senza permesso regio quelli di Aragona, i catalani, i portoghesi ed anche i genovesi se capiscono e parlano la lingua. Possono rice­vere anche delle parrocchie. Ad altri benefici infatti questo divieto non si rife­risce. È vero che Papa Sisto IV ha dato una Bolla moni proprio al re di Spagna in base alla quale, nel suo regno nessuno straniero può ricevere un beneficio senza il consenso del re, ma questo, secondo Fautore, non deve applicarsi nem­meno ai canonicati di Toledo, da una parte perché questa Bolla è caduta in de­suetudine, dall’altra parte perché Toledo non appartiene alla Castiglia nel senso strettissimo, ma costituisce una unità a parte. Dato che la causa su questo prob­lema, al tempo della redazione di questo commento, era ancora pendente in ter­za istanza, Soto non ha voluto prendere una posizione definitiva23. Egli afferma però a livello teorico, che la regola sulla conoscenza del lingua del parroco, 19 Göller, E., Die Kommentatoren der päpstlichen Kanzleiregeln (1905) 444-445. Edizione sen­za la menzione del nome dell’autore per es. Régulé ordinationes et constitutiones Cancellane Sanctissimi domini nostri Innocenta diurna prouidentia pape Vili, scripte et correcte in Cancel- laria apostolica, Eucharius Silber (Romáé 13 settembre 1484 o dopo) [GW Ml2377]; Régulé cancellane apostolice: cum earum notabili et subtilissima glossa: nuper excorrecta et emenda­ta, et multis additionibus non tam nitide quam Militer decorata, (Johann Priiss, Strassburg ca. 1500) [GWM12443], 20 Gómez, L., Commentarla in Regulas Cancellariae ludiciales, quae usu quotidiano, in Curia et foro saepe versantur. Quae, praeter caetera, non iniucundum Utriusque signaturae Compendi­um, ac Quingentas fere novissimas Rotae Decisiones... continent, impensis Michaelis Tramezi- ni (Biadi, Romae) 1540. 21 Rebuffi, P. (Rebuffus), Praxis beneficiorum, Romae 1595. 22 (Alfonso de Soto), Glossa ad Reg. 19: ed. Regule ordinationes (GW M12377), föl. 20v („Ista regula facit contra vulgares dicentes quuod unumquodque regnum habet hanc prerogatiuam quod nullus potest ibi habere gratiam expectatiuam nec beneficium sine legitimatione Regis quia hoc est una truffa, nam si sciat loqui ideoma intelligibiliter et intelligat satis est”). 23 Ibidem.

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