Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Péter Erdő, Il parroco deve conoscere la lingua Dei fedeli - Osservazioni giuridico-canoniche a propositio delle Regole della Cancelleria (ss. XIV-XVI)
IL PAROCCO DEVE CONOSCERE LA LINGUA DEI FEDELI 14! la quale rende invalida la nomina fatta con la sua violazione, costituisce una norma irritante (irritans), e per questo deve essere interpretata strettamente come le leggi penali24 25 26. Perciò la regola non si riferisce alle nomine di parroco date dall’Ordinario, perché il testo parla soltanto delle nomine pontificie. Questo viene confermato, secondo Soto anche dal fatto che l’Ordinario conosce meglio i candidati ed i luoghi. Anche se non con piena certezza, l’autore propone pure (forte dici posset) che anche il papa può nominare dei parroci, che non conoscono la rispettiva lingua, quindi non ottemperando a questa regola, se nel documento si usa la clausola ex certa scientia o mota proprio1*. Tutto sommato il commento di Soto favorisce i funzionari della curia ed i richiedenti, perché interpreta in modo stretto quella regola che limita il numero dei benefici che possono essere concessi. 2. Luis Gómez I commenti di Luis Gómez si riferiscono alla versione emanata da Innocenzo Vili delle Regole della Cancelleria26. A proposito della regola che all’epoca portava il numero 19 ed era intitolata “De idiomate”, Gómez esamina per primo la questione della sua origine e della sua natura. Prende atto del fatto che tra le Regole della Cancelleria tale norma è stata introdotta per primo da Gregorio XI27. Afferma che essa non solo assomiglia al diritto divino, a quello naturale ed allo ius commune, ma dimostra una affinità o persino una identità con loro, quasi fosse proprio presa dall’interno dei medesimi28. Dalla ricca argomentazione a favore di questa tesi l’autore fa riferimento, tra brani biblici e quelli di diritto canonico universale, anche alla Costituzione 9 del Concilio Lateranen24 Ibidem („ista regula est penalis exquo annulat, ut dicit glo. in c. decet. de immu. eccle. li. vi. [VI 3.23.2] ergo non debet extendi sed restringi regula in penis [VI 5.13.49] et regula odia, de reg. iu. li. vi. [VI 5.13.15]”). Cf. Giovanni D’Andrea, Glossa ordinaria, ad VI 3.23.2 v. Processus: ed. Sextus Decretalium liber a Bonifacio octavo in Concilio Lugdunensi editus. Cum Epitomis, divisionibus et Glossa ordinaria loannis Andreae, Venetiis 1567. 317a-b (secondo la glossa i processi secolari svolti in una chiesa e le sentenze prese in esse sono invalidi, ma i contratti stipulati in una chiesa non lo sono. „Nam cum tantum processus et sententias iudicum irritet, et poenalis sit constitutio poenam non extendendam infra de reg. iu. in poenis [VI 5.13.49]”). 25 (Alfonso de Soto), Glossa ad Reg. 19: ed. Régulé ordinationes (GW M12377), fol. 20v. 26 Göller, E., Die Kommentatoren der päpstlichen Kanzleiregeln (1906) 25; cf. ivi (1905) 449, Gómez tiene presente quella versione delle Regole della Cancelleria, che è stata commentata da Soto, cioè la versione emanata da Innocenzo Vili. 27 Gómez, L., Commentarla in Regulas Cancellariae ludiciales, De idiomate, praefatio: fol. 57v (“meminisse oportet, istius regulae primum conditorem Gregorium undecimum fuisse, quod ex eo apparet, quia inter régulas praedecessorum Pontificum ista regula non reperitur”). 28 Gómez, L., Commentario in Regulas Cancellariae ludiciales, q. 1 n. 21: fol. 60r (“concluden- dum est, regulám istam cum dictis iuribus, non solum similitudinem, sed quandam affinitatem et identitatem habere: quin potius conflatam, ac compositam ex eorum visceribus fuisse”).