Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, Il parroco deve conoscere la lingua Dei fedeli - Osservazioni giuridico-canoniche a propositio delle Regole della Cancelleria (ss. XIV-XVI)

138 PETER CARD. ERDŐ la Regola 75 di Benedetto XIII’, come pure dalla Regola 6 di Alessandro V3 4 5, in cui l'approvazione delle regole più antiche viene fatta in forma generale. Si rin­nova poi la regola di Gregorio XI sulla parrocchia anche nella Regola 63 di Eugenio IV, dove si estende però questa norma anche alle grazie che si attendo­no (expectativàf. Quest’ultima disposizione di Eugenio IV si ripete invece nel­la Regola 19 di Nicola V6. Dalla metà del sec. XV il testo delle Regole della Cancelleria si ripete sotto ogni pontificato in modo costante7 8. Nella Regola 24 di Alessandro V emergono però nuovi elementi: la norma circa le parrocchie è stata ripetuta in un'altra regola* dello stesso pontefice, qui invece si parla dei benefici che comportano il dovere della cura delle anime e che possono essere ben più grandi di una parrocchia, e si ribadisce che nessuno può ottenere vali­damente delle grazie pontificie che conferiscono tali benefici o danno diritto di espettativa nei loro riguardi od altri diritti "al di fuori della sua propria lingua” ("extra siami proprium ydioma”)9. Tali grazie sarebbero invalide e non dov­rebbero essere inviate neanche le rispettive lettere apostoliche, eccetto se i des­tinatari sono cardinali"1. Da questo punto, la questione della conoscenza della lingua assume una dimensione più o meno politica. Ciò diventa evidente nella forma in cui la Regola 32 di Eugenio IV ripete e trasforma questa disposizione. Si dice infatti che nessuno può ottenere una “gratiam expectativam” fuori della sua nazione, tranne se capisce la rispettiva lingua11. Quest’ultima forma della regola si ripete anche nella Regola 85 di Nicola V12. Si noti però che del testo della Regola 32 di Eugenio IV esiste nella tradizione manoscritta anche una versione più lunga che dice: “(...) nessuno deve chiedere una grazia che si at­tende in una città o diocesi fuori della sua nazione, se non capisce la lingua 3 Ed. von Ottenthal, E., Regulae Cancellariae Apostolicae, 136. 4 von Ottenthal, E., Regulae Cancellariae Apostolicae, 161 (“dominus noster approbavit et re- novavit omnes regulás et ordinationes alias non revocatas vel limitatas suorum predecessorum usque ad Gregorium XI inclusive”). 5 von Ottenthal, E„ Regulae Cancellariae Apostolicae, 247 (“provided aut gratiam expectati­vam concedere”). Per tali grazie vedi Mollat, G., Expectatives, in Naz, R. (dir.), Dictionnaire de droit canonique, V. Paris 1953. 678-690. Fajardo Fernandez, J., Expectativa de derecho, in Otaduy, J. - Viana, A. - Sedano, J. (dir.), Diccionario General de Derecho Canonico, III. Pamplona 2012. 860-861. 6 von Ottenthal, E., Regulae Cancellariae Apostolicae, 257. 7 von Ottenthal, E., Regulae Cancellariae Apostolicae, XIV. 8 Vedi sopra: Alessandro V, Reg. 6: ed. von Ottenthal, E., Regulae Cancellariae Apostolicae, 161. 9 Ed. von Ottenthal, E., Regulae Cancellariae Apostolicae, 168. 10 Ibidem. 11 von Ottenthal, E., Regulae Cancellariae Apostolicae, 243 (“Item voluit quod nullus extra suam nationem, nisi ydioma intelligat, gratiam expectativam impetret, alias gratia sit nulla”). 12 von Ottenthal, E., Regulae Cancellariae Apostolicae, 265 (del 1447; cf. Niccola V, Reg. 41 : ed. von Ottenthal, E., Regulae Cancellariae Apostolicae, 261).

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