Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)
IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti
224 HELMUTH PREE misura il battesimo con tale effetto giuridico significa o comporta un implicito riconoscimento di queste Comunità ecclesiali?41 Il bambino di genitori non battezzati viene ascritto alla ESI alla quale appartiene colui che si è assunto la sua educazione nella fede cattolica (c. 29 § 2, 3° CCEO), praticamente il padrino (cattolico) oppure un’altra persona cattolica designata dai genitori non cristiani.42 (3) La terza domada è: si applica o meno tale regola (c. 681 § 5 CCEO) anche alla Chiesa Latina? Il CCEO non fa menzione della Chiesa Latina e nel CIC manca una tale norma. Salachas, D. - Nitkiewitz ritengono di dover dare una risposta positiva “ex natura rei”.43 Infatti, occorre colmare la lacuna nel Codice latino ricorrendo alla citata regola del Codice orientale per analogia, giacché le ragioni alla base del c. 681 § 5 CCEO corrispondono ai principi ecumenici che sono gli stessi per tutta la Chiesa cattolica (identitás rationis). In pericolo di morte è sempre lecito il battesimo a figli anche di genitori acattolici: cc. 681 § 4 CCEO, 868 § 2 CIC. b) Battesimo: ministro acattolico Né il CIC né il CCEO parlano esplicitamente della possibilità che un ministro acattolico amministri il battesimo, nemmeno nel caso del pericolo di morte. C. 677 § 2 CCEO permette, in caso di necessità, in ultima analisi, a “qualsiasi altro fedele cristiano” di conferire il battesimo.44 Secondo c. 861 § 2 CIC invece nel caso di necessità “chiunque, mosso da retta intenzione, conferisce il sacramento lecitamente”. Il Codice orientale, però, non esclude la validità del battesimo amministrato da una persona non battezzata, confermata dalla dottrina cattolica certa.45 Tutt’e 41 Giustamente osserva Okulik, L, L’iniziazione cristiana, 243: “(...) un fedele battezzato appartiene alla Chiesa sui iuris a cui appartengono i suoi genitori e non a quella del rito in cui si è celebrato il sacramento del battesimo. Non è pertanto il battesimo a produrre l’incorporazione ad una determinata Chiesa, giacché l’ascrizione ad una struttura gerarchica è un fatto giuridico e non sacramentale; quindi il criterio di ascrizione deve essere un criterio giuridico.” 42 Cfr. Salachas, D. - Nitkiewicz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 39. 43 Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 38 aggiungono: “In tal caso è lecito al parroco latino battezzare questo bambino, ma bisogna tener conto che nelle Chiese ortodosse la Confermazione viene amministrata congiuntamente col battesimo, per cui il parroco latino deve essere munito della facoltà concessa dall’Ordinario per conferire anche la Cresima.” 44 Istruzione liturgica (nota 38) spiega al riguardo che „tale differenziazione sottolinea che il battesimo salva l’individuo inserendolo in una comunità ecclesiale. Solo un membro di questa comunità può dunque battezzare” (nr. 46). 45 Cfr. CCC 1256: “La Chiesa, dunque, trova la motivazione di questa possibilità nella volontà salvifica universale di Dio e nella necessità del battesimo per la salvezza.” Cfr. Parlato, V., Il problema della validità dei sacramenti amministrati da eretici e scismatici, in alcune fonti orie- tali del IV e V secolo, in Folia Canonica 1 (1998) 59-66 (59s. con nota 1). Pinto, P. V. (a cura di),