Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

QUESTIONI INTERRITO ALI E INTERECCLESIALI... 225 due i Codici riconoscono implicitamente la validità del battesimo amministrato da un ministro acattolico (“cuilibet airi christifideli”, “quilibet homo”) e am­mettono implicitamente l’amministrazione lecita secondo l’ordine stabilito dai cc. 677 § 2 CCEO e 861 § 2 CIC, in caso di necessità, da parte di un ministro acattolico. c) Questioni interecclesiali sulla cresima (1) Ministro acattolico - cresimando cattolico I Canoni sulla Cresimazione/Confermazione dei due Codici non fanno menzio­ne dell’aspetto interecclesiale. Nondimeno sembra che un sacerdote ortodosso conferisca tale sacramento a un battezzato cattolico latino sempre validamente, in quanto possiede la facoltà di cresimare con la sua ordinazione presbiterale, secondo la tradizione orientale. Il confermando sarà di regola un battezzato latino; in questo caso, il sacerdote ortodosso agirebbe anche lecitamente in pe- riculo di morte, analogamente al c. 883,3° CIC, il quale delega ipso iure la facoltà di amministrare la Confermazione in pericolo di morte a “cuilibet presbytero”, vuol dire, a qualsiasi persona validamente ordinata sacerdote. Qui si tratta non di un semplice riconoscimento, perché il legislatore cattolico vuol garantire tale facoltà indipendentemente dall’esistenza di quella secondo il di­ritto proprio della rispettiva Chiesa separata. Invalida, invece, sarebbe la Confermazione amministrata da un ministro delle Comunità ecclesiali, a causa della mancanza del sacramento dell’Ordine sacro.46 (2) Ministro cattolico - cresimando acattolico I ministri cattolici, orientali e latini, amministrano la Cresimazione/Conferma­zione a un figlio battezzato di genitori acattolici in pericolo di morte sempre va­lidamente e lecitamente: cc.696 § 3 CCEO (analogamente, perché parla esplici­tamente soltanto di fedeli di altre ESI), 883, 3° e 889 § 2 CIC (argumentum e contrario). Inoltre, la ritengo una amministrazione della Cresima lecita, qualora - fuori pericolo di morte - un ministro cattolico orientale conferisce lecitamente il sac­ramento del battesimo a un figlio di genitori acattolici, i quali lo chiedono e non possono recarsi dal proprio ministro (c. 681 § 5 CCEO), giacché questi possie­de la facoltà di cresimare come presbitero e la conferisce su richiesta dei geni­tori; ed inoltre, se il diritto proprio del cresimando lo escludesse, sul rispetto del Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Salachas, D.) 564. Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 40-42. Szabó, P., La va­lidità del battesimo amministrato da un pagano nelle discipline delle Chiese orientai, in Folia Canonica 11 (2008) 241-255. 46 Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 40-42.

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