Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)
IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti
QUESTIONI INTERRITO ALI E INTERECCLESIALI... 221 battezzando orientale il CCEO. Secondo c. 861 § 1 CIC il diacono è uno dei “ministri ordinari” del battesimo; secondo c. 677 §§ 1 e 2 CCEO, invece, il diacono battezza lecitamente solo in caso di necessità. Gli Orientali sono tenuti ad osservare il proprio rito in ogni luogo (c. 40 § 3 CCEO ).31 Giacché la facoltà del diacono latino non è compatibile con il rito proprio del battezzando, abbiamo bisogno di un criterio per poter decidere sull’applicazione dell’uno o dell’altro ordinamento. Lorusso risponde: “I canonisti divergono e noi siamo per il principio che occorre rispettare il Diritto personale di cui ogni Vescovo, orientale o latino, è il garante; dunque il diacono non amministra lecitamente il battesimo a un figlio di fedeli orientali .”32 L’Autore non spiega la ragione, per cui si decide per il principio “personale”- e che cosa significa “personale” in questo contesto: designa il diritto del ministro oppure di quello che riceve il sacramento. La risposta stessa però sembra essere giusta dal momento del legame del fedele (orientale) con il suo rito. Se tale criterio è giusto, dobbiamo applicarlo anche al caso inverso (ministro orientale - battezzando latino) nel senso che in linea di principio il ministro deve sempre rispettare le condizioni di validità e liceità anche del diritto del battezzando. Si pone la domanda, se “il ministro del sacramento nel caso di una collisione tra il proprio ordinamento e quello di chi lo riceve, deve sempre dar precedenza a quest’ultimo”.33 Questa regola, se venisse comunemente accettata, sarebbe uno dei possibili principi interrituali indispensabili - possibilmente in una certa misura anche a livello interecclesiale.34 Il battesimo amministrato da un diacono latino potrebbe essere ritenuto illecito anche a causa del fatto che nelle Chiese orientali i tre sacramenti della iniziazione cristiana formano un’unità e perciò vengono amministrati in una unità anche temporale. Pertanto la crismazione del santo Myron deve essere amministrata congiuntamente col battesimo, salvo il caso di vera necessità (c. 695 § 1 CCEO). Poiché il diacono non può essere dotato della facoltà di cresimare, non può neanche lecitamente battezzare una persona orientale (illiceità derivata)- a meno che si interpreti l’amministrazione per un diacono latino per sé come “vera necessità” che eccezionalmente legittima l’amministrazione separata del battesimo e della cresima. Ma tale interpretazione non sembra essere convin31 L’essere affidato alla cura di un Ordinario latino non esime dall’obbligo di osservare dovunque il proprio rito. 32 Lorusso, L., Gli Orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche, Rome 2003. 166. 33 Szabó, P., Coordinazione interecclesiale, 399. 34 Tale principio sembra corrispondere perfettamente alla relazione „ministeriale“ fra il ministro del sacramento e il fedele che lo riceve: è una relazione di servizio unilaterale; il sacerdizio gerarchico è al servizio del sacerdozio comune. Sul livello pratico, detto principio potrebbe comportare delle difficoltà dal momento che il ministro dovrebbe sempre conoscere anche gli altri ordinamenti incluso il loro diritto (anche consuetudinario) particolare.