Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

QUESTIONI INTERRITO ALI E INTERECCLESIALI... 221 battezzando orientale il CCEO. Secondo c. 861 § 1 CIC il diacono è uno dei “ministri ordinari” del battesimo; secondo c. 677 §§ 1 e 2 CCEO, invece, il dia­cono battezza lecitamente solo in caso di necessità. Gli Orientali sono tenuti ad osservare il proprio rito in ogni luogo (c. 40 § 3 CCEO ).31 Giacché la facoltà del diacono latino non è compatibile con il rito proprio del battezzando, abbiamo bisogno di un criterio per poter decidere sull’applicazione dell’uno o dell’altro ordinamento. Lorusso risponde: “I canonisti divergono e noi siamo per il prin­cipio che occorre rispettare il Diritto personale di cui ogni Vescovo, orientale o latino, è il garante; dunque il diacono non amministra lecitamente il battesimo a un figlio di fedeli orientali .”32 L’Autore non spiega la ragione, per cui si decide per il principio “personale”- e che cosa significa “personale” in questo contesto: designa il diritto del mi­nistro oppure di quello che riceve il sacramento. La risposta stessa però sembra essere giusta dal momento del legame del fedele (orientale) con il suo rito. Se tale criterio è giusto, dobbiamo applicarlo anche al caso inverso (ministro orientale - battezzando latino) nel senso che in linea di principio il ministro deve sempre rispettare le condizioni di validità e liceità anche del diritto del battezzando. Si pone la domanda, se “il ministro del sacramento nel caso di una collisione tra il proprio ordinamento e quello di chi lo riceve, deve sempre dar precedenza a quest’ultimo”.33 Questa regola, se venisse comunemente accetta­ta, sarebbe uno dei possibili principi interrituali indispensabili - possibilmente in una certa misura anche a livello interecclesiale.34 Il battesimo amministrato da un diacono latino potrebbe essere ritenuto ille­cito anche a causa del fatto che nelle Chiese orientali i tre sacramenti della ini­ziazione cristiana formano un’unità e perciò vengono amministrati in una unità anche temporale. Pertanto la crismazione del santo Myron deve essere ammi­nistrata congiuntamente col battesimo, salvo il caso di vera necessità (c. 695 § 1 CCEO). Poiché il diacono non può essere dotato della facoltà di cresimare, non può neanche lecitamente battezzare una persona orientale (illiceità derivata)- a meno che si interpreti l’amministrazione per un diacono latino per sé come “vera necessità” che eccezionalmente legittima l’amministrazione separata del battesimo e della cresima. Ma tale interpretazione non sembra essere convin­31 L’essere affidato alla cura di un Ordinario latino non esime dall’obbligo di osservare dovunque il proprio rito. 32 Lorusso, L., Gli Orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche, Rome 2003. 166. 33 Szabó, P., Coordinazione interecclesiale, 399. 34 Tale principio sembra corrispondere perfettamente alla relazione „ministeriale“ fra il ministro del sacramento e il fedele che lo riceve: è una relazione di servizio unilaterale; il sacerdizio ge­rarchico è al servizio del sacerdozio comune. Sul livello pratico, detto principio potrebbe com­portare delle difficoltà dal momento che il ministro dovrebbe sempre conoscere anche gli altri ordinamenti incluso il loro diritto (anche consuetudinario) particolare.

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